domenica 25 novembre 2007

Integrazione alunni diversamente abili anno scolastico 2006/07 ma anche 2007/08








Estratto del nostro POF anno scol. 2006/07


1.8 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili o in condizioni di svantaggio culturale dovute a situazioni familiari deprivate, a scarsa scolarizzazione pregressa, a provenienza culturale diversa. La scuola deve dare un costruttivo contributo attraverso risposte flessibili e diversificate, orientate alla costruzione di un progetto globale di vita che abbia, quale nucleo centrale, non tanto degli ambiti settoriali di sviluppo, ma l'insieme di un processo di crescita dell'individuo, e la piena realizzazione di tutte le potenzialità che lo caratterizzano.

Le risorse dell'organico nella scuola secondaria di 1° grado

docenti di sostegno statali (si richiede quali altri tipi di docenti esistano nella scuola?)

Le risorse istituzionali e del territorio:

centro di documentazione per l'handicap
operatori dell'ASL
comune di Napoli

Documenti , gruppi di lavoro e attività

Per quanto riguarda gli alunni certificati, ogni team/consiglio (la riforma Moratti non riconosce il consiglio di classe ma parla specificamente di equipe psico-pedagogica) di classe predispone, come prevede la normativa, un P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato)( la legge 104/92, vedi repertorio scolastico 2005 pag. 393, Il Piano educativo Individualizzato o Personalizzato (PEI o PEP) è “il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione scolastica” DPR 24/02/1994 art. 5. Al PEI provvede il Gruppo di Lavoro dedicato al singolo alunno (detto anche Gruppo di lavoro per l’Handicap operativo – GLHO), costituito dagli insegnanti curricolari, dal docente di sostegno, dai genitori dell’alunno, dagli operatori impegnati nel caso concreto per conto dell’ASL e del Comune, ed ogni altro professionista coinvolto direttamente) che scaturisce dalle necessità e dalle proposte emerse negli incontri del Gruppo operativo per il sostegno.
Sono previsti incontri, per ogni alunno, del Gruppo operativo, dove sono presenti i genitori, i docenti della classe, i referenti dell’ASL e tutti gli operatori che intervengo nel progetto educativo Presso l'ufficio del Dirigente Scolastico è istituito un Fascicolo Personale dell’alunno (per ogni alunno certificato ai sensi della L. 104/92 solo) che documenta il percorso formativo di ogni alunno contenente:
- Certificazione
- D.F. (Diagnosi Funzionale)
- P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale)
- P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato)
È inoltre istituito un gruppo di lavoro per l’Integrazione(GLH) di cui fanno parte gli operatori dell'Istituto che si incontrano: (chiamasi GLHI gruppo di lavoro per l’handicap d’istituto (repertorio pag. 396) composto da” insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo” (legge 104/92 art. 15 comma 2)
- prima dell’inizio della scuola per organizzare al meglio le risorse assegnate e predisporre le attività da realizzare
- un mese dopo, in occasione della programmazione per classi parallele, per confrontare,coordinare e verificare i progetti che realizzano nelle classi dove lavorano;
- su richiesta del Dirigente Scolastico e/o dei singoli ogni volta che le circostanze lo richiedono (problemi, predisposizione progetti speciali ecc.)
Allo scopo di assicurare una concreta integrazione scolastica degli alunni, i referenti del sostegno,facendo riferimento ad un percorso condiviso ed ad una scheda predisposta (alleg.1) si occupano di:
Accoglienza: All’inizio di ogni anno scolastico, nelle classi prime di ogni ordine di scuola,vengono predisposte ed organizzate alcune giornate di accoglienza, durante le quali si svolgono attività di socializzazione per i bambini in entrata.
Progetti di continuità: conoscenza degli alunni delle quinte classi della scuola primaria del proprio distretto scolastico; incontri con il GLH e raccolta di tutte le informazioni necessarie a favorire un sereno passaggio da un livello all’altro di formazione.
Orientamento: oltre al progetto orientamento offerto a tutte le classi terze, viene attivato anche un collegamento attraverso l’ASL ed il Comune di Napoli: un esperto offre ai genitori alcune proposte di orientamento per il post-scuola dell’obbligo.(chi è l’esperto?)
Sportello genitori: il referente cura i rapporti con le famiglie: (sono i singoli docenti che curano i rapporti con i genitori del proprio alunno non il referente del gruppo H che ha specifici rapporti con il Dirigente scolastico) il dialogo scuola-famiglia come presupposto da cui partire per meglio orientare le competenze didattiche della scuola.
Orario- L’orario del docente di sostegno tiene conto: a) del tempo scuola dell’alunno in handicap;b) dell’orario delle attività riabilitative;c) dell’orario dei laboratori scolastici in cui è inserito l’alunno;d) dell’orario di compresenza dei docenti della classe; e) dei tempi di maggiore attenzione dell’alunno. (L’orario del docente di sostegno è concordato con l’equipe psico-pedagogica della classe e sulla base di uno specifico piano di studi )
Sostituzione docente- (cfr.circolare Provv.re n°8202 Prot.17377) (non esiste alcuna circolare n° 82202 né prot. 17377) probabilmente il riferimento era circ. 202 prot. 17337 del 30/03/98 de Provv. Agli studi Napoli ampiamente sorpassata dalla comunicazione del CSA di Padova datata 26/1/2006 i criteri adottati, in caso di assenza dell’alunno assegnato sono i seguenti: a) sostituzione di un altro docente di sostegno assente (in questo modo viene annullata il rapporto a volte faticoso instaurato con l’alunno e vanificato ogni tipo di intervento intrapreso. Si sottovaluta in tutto quanto precedentemente esposto la reale importanza che il docente di sostegno assume nella tutela dell’equilibrio, a volte fragile, del diversamente abile) ; b)supporto nella classe di appartenenza (il docente di sostegno non è supporto alla classe di appartenenza in quanto contitolare della stessa classe art. 315 TU; art. 10 O.M. 80/95; art. 13 O.M. 266/97 e succ.); in caso di necessità,sostituzione di un qualsiasi docente assente (quanto sostenuto avviene solo nella misura in cui si instaura con i collaboratori dell’Ufficio di Presidenza un rapporto di condivisione che porta il docente di sostegno a rendersi conto della difficoltà del momento ma non certo, come atto dovuto- vedi risposta quesito del CSA di Padova) ;c)inoltre nel caso di in docente di sostegno assente su alunno di grado grave(scala orientativa dell’Istituto)(la gravità del caso è certificata esclusivamente dal neuropsichiatria dell’ASL), il Dirigente può disporre che tali assenze siano coperte da un altro docente di sostegno (quando? E gli altri alunni?).






Si allegano:
risposta quesito del CSA di Padova del 26/1/2006
Esplicativa Consorzio Aetanet
Lettera del sindacato GILDA al Direttore generale Dott. Bottino del 16/9/2005



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RicercaUfficio Scolastico Regionale per il VenetoCentro Servizi Amministrativi di PadovaSettore Interventi EducativiServizi per l'Integrazione Scolastica o Ufficio Integrazione - G.L.H.
Prot. n. 000447/c24
Padova, 26 gennaio 2006
AI Prof. Stefano Cavallaro S.M.S. PegoraroI.C. Solesino
e, p.c.
AI Dirigente scolastico Dell'I.C. di Solesino
Alla Direzione generale deIl'U.S. R. per il Veneto
Venezia
LORO SEDI
Oggetto: Insegnanti di sostegno e sostituzione di colleghi assenti .






In riferimento alla nota della S. V. del 7 gennaio u.s. in relazione all'oggetto, ribadendo il parere sulla non correttezza della procedura che vede la sostituzione dei docenti assenti con il docente di sostegno, quest'ufficio ha già chiarito con la propria circolare del 6 maggio 2004 prot. n. 018548/c24, citata nella nota, quanto le norme in questione stabiliscano circa tale eventualità.
Tuttavia, fatto salvo il principio della correttezza delle relazioni professionali tra dirigenti scolastici, docenti, e utenza, nonché il fine ultimo di ogni azione educativa che è il bene dell'alunno, si è convenuto che possa essere tollerata la sostituzione del docente assente
da parte del collega di sostegno solo nel caso in cui si tratti di docente assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non arrechi danno alla situazione dell'alunno disabile e della classe. Ciò in virtù della pari dignità tra docenti curriculari e di sostegno e l'appartenenza allo stesso consiglio di classe. Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee , adottate per breve durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi.
In merito a quanto sostenuto dalla S.V., relativamente al fatto che non vi sia nessun altro che “ può valutare il disagio dei ragazzi diversamente abili meglio del docente di sostegno” tale consapevolezza , può risultare, da un lato, lo strumento attraverso cui motivare la non adeguatezza della soluzione rappresentata dal capo d'istituto, a cui peraltro, non dovrebbero mancare le conoscenze per una simile valutazione.
Da un altro lato però, sembra sostanziare il motivo per cui, spesso, da parte dei docenti di sostegno viene lamentata la solitudine in cui vengono lasciati dai colleghi nel seguire l'alunno disabile.
Pertanto, come suggeriscono tutte le norme sull'integrazione scolastica, non è che nella pratica della condivisione tra tutte le figure coinvolte, dirigente, docenti curriculari, sostegno, assistenti ecc. la soluzione delle problematiche riguardanti la effettiva presa in
carico dell'alunno disabile e della classe e che trova, negli spazi e nei tempi destinati alla programmazione degli interventi, la sua collocazione ideale.
In ogni caso, salvo l'assenza degli alunni disabili seguiti, l'impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili , non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l'integrazione scolastica di alunni in tale situazione.
Si auspica che con questo ulteriore parere, i dirigenti scolastici abbiano modo di evitare ai docenti di sostegno simili segnalazioni.
Il DirigenteDr.ssa Francesca Sabella

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NAPOLI
VIA TOLEDO N. 210 NAPOLI TEL 081/7944165
Al Direttore Scolastico Regionale Dott. Alberto Bottino Napoli
Al Dirigente coordinatore del CSA Dott. Luigi De Filippis Napoli
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado di Napoli e Provincia
Alle RSU
Alla stampa Locale
La Gilda degli insegnanti di Napoli segnala alle SS.LL., ad inizio anno scolastico, l’utilizzo, nelle scuole napoletane di ogni ordine e grado, degli insegnanti di sostegno come "tappabuchi" da parte della dirigenza scolastica.
E’ appena il caso di ricordare che, anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti di sostegno, in ogni caso, non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti momentaneamente assenti.
Tale principio è stato altresì più volte eplicitato in numerose circolari dei vari C.S.A. tra cui si segnala quella del provveditorato di Roma, n. 153 del 13.10.1997, e quella del Provveditorato agli studi di Napoli del 30.3.1998, la C.P. 202, prot. 17337; richiesta al Dott. Alberto Bottino dalla scrivente Associazione sindacale e firmata dal Provveditore pro tempore.
È di tutto rilievo però che il contratto d'istituto non possa derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.) come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 che dispone chiaramente : "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse. dei consigli di classe e dei collegi dei docenti"(vedi anche D.M. 9 luglio 1992).
In merito la giurisprudenza afferma: "Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge" (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in DL 2000, 993).
Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno, per anni denunciato dalla Gilda degli insegnanti si Napoli e tollerato dall’amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni handicappati.
L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104/92 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. In caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. Altra considerazione importante è che in assenza del diversamente abile il docente di sostegno non possa essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92
D.M. 9. luglio 1992.
Alla luce di quanto segnalato si chiede alle SSLL un efficace intervento per quanto di Loro competenza, al fine di garantire il reale diritto allo studio e all’integrazione scolastica garantito dalla legge per gli alunni diversamente abili che frequentano le scuole di ogni ordine e grado nella provincia di Napoli.
Napoli,16.9.2005 Il Coordinatore Prov.le Gilda degli insegnanti di Napoli
Prof. Libero Tassella



AETANET
I docenti di sostegno non possono essere utilizzati come "tappabuchi" del prof. Bartolo Danzi, Segretario Provinciale e Regionale Unams-scuola della Puglia 6 aprile 2005 inviato alla Redazione di Meridiano scuola dall'autore Anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti di sostegno, in ogni caso non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente assenti. Tale principio - esplicitato più volte da numerose circolari dei vari C.S.A. d'Italia tra cui si segnala quella del provveditorato di ROMA n.153 del 13.10.1997 e Provveditorato di Napoli del 30.3.1998, la n. 202, prot. 17337 - deve poi essere regolamentato al fine di evitare un utilizzo selvaggio di tali docenti(come spesso avviene) in sede di contrattazione d'istituto. È di tutto rilievo però che pacificamente il contratto d'istituto non possa derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.) come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 che dispone chiaramente : "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse. dei consigli di classe e dei collegi dei docenti"(vedi anche D.M. 9 luglio 1992). In merito la giurisprudenza afferma: "Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge" (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in D&L 2000, 993). Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno, per anni tollerato dall’amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni handicappati. L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. In caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. Altra considerazione importante è che in assenza del diversamente abile il docente di sostegno non possa essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992. bartolo.danzi@istruzione.it www.unamsbariscuola.3go.it"