venerdì 28 dicembre 2007

La Disabilità dal 1977 ad oggi

INTRODUZIONE




Sono ormai trascorsi più di trent'anni da quanto la legge 517 del 4 agosto 1977 ha abolito nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado le preesistenti barriere tra bambini normali e bambini disabili.
A fondamento di una riforma che è stata quasi unitamente accolta come un'ulteriore conquista della civiltà, sono state poste molteplici considerazioni sia di ordine etico, sociale, psicologico, scientifico, che didattico-pedagogico. Con le stesse si è ritenuto che i bambini, affetti da minorazioni di natura psicofisica e sensoriale di varia entità, dovessero uscire dal malinconico ghetto delle scuole "speciali" e delle classi "differenziali", per beneficiare del sano e stimolante contatto con i loro più fortunati coetanei.
Infatti il continuo crescere del numero degli alunni in difficoltà, inseriti nelle classi comuni, dimostra, in linea di massima, la validità di tali concetti. Altro discorso, invece, è quello dell'efficacia dell'operazione, così come è stata sinora condotta.
Oggi le classi comuni della scuola dell'obbligo accolgono circa 125.000 bambini disabili su una popolazione scolastica di circa 6.000.000 di alunni.
In esse il processo di inserimento è sostenuto dalla presenza di circa 40.000 insegnanti "aggiuntivi", chiamati comunemente di "sostegno", con il compito precipuo di compensare fin dove è possibile, con l'utilizzo di tecniche specifiche, la minore attitudine di tali soggetti a fruire del normale processo educativo.

Da quanto detto sopra appare chiaro l'alto costo sociale della riforma, considerato anche la distribuzione nelle classi - dove il numero complessivo di alunni non può superare le venti unità (legge 517/77)- dei soggetti in evidente difficoltà.
Tuttavia questa riforma sembra imporsi alle coscienze civili come doverosa ed irreversibile; nel contempo appare chiaro come l'integrazione scolastica non è che un momento nel tentativo di reinserimento sociale di soggetti i quali, appunto, perché menomati, nella loro integrità psicofisica e sensoriale, appartengono oltre che alla Scuola anche e, soprattutto, in ordine cronologico, prima la scienza medica con i suoi sistemi di prevenzione, poi alla razionale politica di intervento degli Enti locali, sia pubblici che privati,presenti nel territorio.
La consegna dei soggetti "altrimenti abili" alla Scuola, momento importante, ma non esclusivo e conclusivo, della loro formazione educativa, dovrebbe essere operata in reciproca cooperazione, sempre e dovunque, dalle strutture sanitarie e amministrative (C.M. n.° 258/83), con lo specifico apporto di contributi di propria competenza, necessari non solo all'integrazione scolastica, ma anche sociale.
Il condizionale, però sta a significare che non sempre è così, pur essendo la premessa indispensabile per un corretto rapporto tra "handicap e scuola" ed "handicap e società".
L'attuale realtà vede, invece, il bambino bisognoso consegnato dalla famiglia, spesse volte impreparata, alla scuola e lì quasi abbandonato da tutte le strutture sociali, alle quali competono invece, come abbiamo detto innanzi, un ruolo preminente e prioritario rispetto alla scuola che accoglie questi bambini già strutturati e "ben" consolidati nel loro handicap, con tutti i risvolti psicosociali collegati alla minorazione stessa.
Il discorso di una reale integrazione, e non di un qualsiasi inserimento scolastico, comincia con queste premesse e in queste condizioni.
L'alunno disabile è affidato, nella maggior parte dei casi, all'insegnante di sostegno, perché questi provveda da solo ad operare il "MIRACOLO" dell'integrazione, servendosi del solo bagaglio di nozioni acquisito in un frettoloso corso di specializzazione polivalente, con cui valutare le esigenze, le potenzialità, il grado di scolarizzazione, le complesse tecniche educative di recupero, il sottile confine che tanto spesso divide la diversità dalla normalità: è questa un'operazione piena di incognite e di pericoli, che può tradursi in un'emarginazione peggiore di quella in cui si era ritenuto di porre rimedio.
Con la Legge 517 si è voluta una riforma ambiziosa, ma sembra che finora sia mancata una rigorosa verifica dei suoi limiti e delle sue condizioni attuali.
Se, invece, si è voluto intendere recupero del disabile, socializzazione, fiducia nell'efficacia del quotidiano contatto con la normalità, ai fini di un suo fattivo avvicinamento ad essa, occorre controllare che questi obiettivi siano stati raggiunti, ed eventualmente aver il coraggio di cambiare, di modificare e di eliminare dalla legge tutto ciò che finora non ha consentito agli stessi bambini disabili di mostrarsi al mondo intero come esseri diversi, sì, ma sempre come persone uguali agli altri.
Per ottenere ciò, occorre prima di tutto avere tutti i supporti di cui l’integrazione ha bisogno, che non è il solo insegnante di sostegno, ma comprende consulenze di équipes medico-specialistiche e socio-psico-pedagogiche, assistenza per i più gravi da parte di personale qualificato, adattamento alle esigenze dell’handicappato delle strutture edilizie e dell’arredamento scolastico e, in particolar modo, di una corretta diffusione della cultura dell’handicap, che attualmente costituisce una barriera fra le più insormontabili e difficili da eliminare.
Se invece per integrazione si è voluto intendere la sola abolizione della segregazione in scuole speciali e in classi differenziali, perché l’alunno non venga più considerato diverso, e se da qualcuno si ritiene raggiunto tale obiettivo con il semplice ingresso dello stesso nelle classi normali, allora sarà bene tenere presente che l’offrire, “sic et simpliciter” a chi non è in grado di beneficiarne, le stesse opportunità degli alunni normali, potrebbe costituire la peggiore fra tutte le possibili forme di emarginazione, una crudeltà peggiore di quella che si vorrebbe eliminare, con l’aggravante degli inevitabili disagi che si determinano nell’ambiente scolastico, familiare e sociale.
Occorre, invece, tenere sempre presente che per il soggetto handicappato che si affaccia alla ribalta della società con le sue esigenze, con i suoi impedimenti, con le sue reazioni incontrollate e imprevedibili, e si proietta nel mondo della normalità, il problema non si elimina da sé, ma nasce proprio in quel momento e si va accrescendo sempre di più.
Allora esso chiama in causa, con obblighi ben precisi e con responsabilità ben definite, settori diversi dell’Amministrazione pubblica e privata. Per quanto detto sopra occorre che ciascun Ente, compresa la Scuola, per la parte di propria competenza, dica con chiarezza se ha la volontà ed i mezzi per assolvere il proprio ruolo. In caso contrario è necessario “riformare” la riforma, procedendo con più oculatezza e concretezza, considerando prioritariamente le strutture che già esistono e i mezzi necessari a farle funzionare, non inventando sulla carta ciò che non esiste e che non potrà, forse, mai esistere.
Nello stato attuale di crisi, la Scuola italiana non è in grado di badare a se stessa e, quindi, tanto meno ai portatori di handicap. Tuttavia la presenza di questi ultimi può costringere l’Amministrazione a ripensare globalmente alla sua funzione e sollecitare un modello di scuola diverso. L’esigenza dell’integrazione, non solo dei disabili, ma anche degli alunni difficili in genere, può permettere di superare sia l’attuale rigida struttura della scuola e della classe che il ruolo e la funzione docente. Se la scuola riuscirà, infatti, ad assumere i caratteri di una comunità aperta, potrà assolvere, inizialmente in modo sperimentale, con più convinzione la sua funzione di promuovere lo sviluppo integrale dell’alunno, considerato nei suoi aspetti fisici e psichici. Il tradizionale schema metodologico e didattico della classe chiusa, della struttura rigida è fuorviante e penalizzante. Occorre attuare il sistema delle classi aperte con la formazione di gruppi di tipo interclasse, che possono riunirsi orizzontalmente a livello dì classi parallele e verticalmente a livello di ciclo per attività di recupero, integrative ed espressive. In una scuola così concepita, dove tutto è in continuo divenire, può trovare posto il disabile. L’alunno non farebbe parte, in modo rigido e passivo, di una classe, ma di tutta la comunità scolastica, dove, di volta in volta, si troverebbe inserito nel gruppo di studio o di attività che è più confacente alle proprie capacità, alle proprie possibilità ed inclinazioni. L’insegnante di sostegno, invece, non stabilirebbe un rapporto esclusivo e privilegiato con l’alunno handicappato, ma la sua azione sarebbe sostenuta da tutti gli altri docenti e sarebbe nel contempo il tratto di unione tra scuola ed Enti locali. Per poter realizzare nelle scuole un simile modello educativo bisogna preparare gli operatori scolastici in modo diverso dall’attuale. Infatti l’aggiornamento del personale docente deve uscire dalla mera concezione volontaristica e di eccezionalità, ma deve essere un processo costante e permanente, considerato come servizio effettivo e programmato con frequente periodicità. Solo così si possono seguire e sperimentare vie diverse dalle attuali per trovare una soluzione che sia più adeguata e soddisfacente all’intera comunità scolastica e all’alunno portatore di disabilità. Soltando sperimentando e verificando si potrà uscire dal limbo delle astratte petizioni di principio e tentare di realizzare un’effettiva giustizia sociale che sia in conformità ai principi della nostra Costituzione, alla quale, spesse svolte, si fa riferimento in modo enfatico e solenne. A questo punto, per concludere, è necessario che lo Stato, le Regioni, i Comuni, le UU.SS.LL. ed associazioni varie, in modo perentorio, inizino a legiferare per mettere a disposizione, non delle scuole, ma dei cittadini che sono più vulnerabili e bisognevoli, tutte quelle strutture e figure professionali di operatori che siano di supporto e di continuazione all’azione educativa della scuola.
E’ necessario che gli Enti presenti nel territorio si raccordino, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, per elargire tutti i servizi effettivamente necessari per poter crescere tutti insieme ed è proprio nelle capacità di risposte positive, che si scommette la professionalità e la coscienza morale e civile degli operatori scolastici e sociosanitari.

martedì 11 dicembre 2007

diploma di licenza media e disabilità


Ragazzo con handicap, iscritto al primo anno di scuola superiore, si è scoperto non avere il diploma di scuola media, perché licenziato con un semplice attestato di frequenza e senza aver sostenuto l'esame finale. E' stato immediatamente ritirato dalla scuola in attesa che la situazione possa meglio definirsi. E' legittima la sua mancata ammissione all'esame? E' possibile eventualmente indire una sessione straordinaria affinché possa ottenere il diploma e far sì che non perda l'anno, ovvero che ritorni a frequentare il primo anno di scuola secondaria superiore? Quale strada percorrere?
Immotivato ed illegittimo appare il ritiro dell'alunno perchè privo del diploma. Il rilascio, in sua vece, dell'attestato di frequenza, che deve contenere anche i crediti formativi maturati, non esclude l'iscrizione alle scuole superiori, in forza dell'art 11 comma 12 dell'O M n. 90/01.:
" ..........[omissis] Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati".
Ciò in applicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 che ha stabilito il principio secondo cui tali alunni hanno diritto alla frequenza della scuola superiore ed "un'artificiosa interruzione di tale frequenza potrebbe essere causa di blocco psicologico se non addirittura diregressione".
Ciò non toglie che in presenza di progressi accertati, anche se non riconducibili ai livelli considerati normali per il diploma di scuola media, nel caso di handicap intellettivo di tipo grave, il diploma possa ugualmente essere conseguito, poichè, come ha stabilito la Corte costituzionale con la detta sentenza, capacità e merito per gli alunni con disabilità intellettiva non vanno considerati secondo parametri oggettivi, ma vanno rapportati alle loro peculiari capacità (famoso è il caso di Sara, una ragazza autistica che ha vinto un ricorso contro il mancato conseguimento del diploma). Rilevante nella decisione della scuola è anche il fatto che il diploma di scuola media consente ai disabili la partecipazione a pubblici concorsi, secondo la L.n. 68/99 sul collocamento lavorativo obbligatorio mirato su progetto, che è stata voluta proprio per i soggetti più difficili, a parte la vecchia l.n. 482/68 sul collocamento obbligatorio, per i meno gravi, basato su semplici graduatorie regolate dalle percentuali di invalidità. Al riguardo esiste una nota del Miur (prot. n. 9384/2004) che invita gli USR a promuovere iniziative nei confronti dei CdC e delle Commissioni di esame perchè vengano fatte emergere potenzialità attuali anche se non ancora emerse per il conseguimento del diploma di licenza media.


da Sindacato Gilda Napoli Luigi Confessore

Alunni diversamente abili: solo uno nella stessa classe


Alunni diversamente abili: solo uno nella stessa classe


In una classe non vi può essere che un solo bambino diversamente abile. Lo ha stabilito il Tar del Lazio con la sentenza n. 9926/2007 a seguito di un ricorso presentato dai genitori di un alunno autistico. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un bambino autistico che era stato collocato in una classe che aveva già un alunno diversamente abile. Il Tribunale, ha ritenuto fondate le istanze presentate dai genitori in quanto, con la presenza di più alunni disabili in aula si viola il secondo comma, primo periodo, dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 141 del 3 giugno 1999.Il comma pone il precetto di cui di regola “in una classe non vi può essere che un bambino diversamente abile”.La possibilità di più svantaggiati, recita ancora la sentenza (depositata il 10 ottobre 2007), è prevista solo in via eccezionale e solo nel caso in cui l’altro alunno sia portatore di handicap lievi.L’orientamento del Tribunale si è basato sul fatto che un ragazzo disabile per meglio vivere la quotidianità della scuola “deve avere l’aiuto di tre figure specialistiche, ciascuna con un ruolo completamente diverso e complementare.In particolare: a) l’insegnante di sostegno nominato dal Ministero;b) l’assistente educativo e/o alla comunicazione che, per la scuola elementare, sarebbe di competenza esclusiva del Comune che ha il compito di aiutare il minore disabile ad intraprendere un progetto incrementativo del proprio apprendimento mediante l’utilizzo anche di particolari tecniche che anche carenti di un riconoscimento scientifico aiutano il minore in questo percorso;c) l’assistente all’igiene di competenza del Ministero Istruzione che deve occuparsi dei bisogni del minore quali ad esempio portarlo nel bagno, aiutarlo durante i pasti eccetera”.Nel caso specifico, sintetizza la sentenza, si rileva la violazione , da parte delle autorità scolastiche, delle regole generali di formazione delle classi.Sentenza del Tar del Lazio n. 9926 del 10 ottobre 2007 da Tecnica della scuola


Luigi Confessore

domenica 25 novembre 2007

Integrazione alunni diversamente abili anno scolastico 2006/07 ma anche 2007/08








Estratto del nostro POF anno scol. 2006/07


1.8 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili o in condizioni di svantaggio culturale dovute a situazioni familiari deprivate, a scarsa scolarizzazione pregressa, a provenienza culturale diversa. La scuola deve dare un costruttivo contributo attraverso risposte flessibili e diversificate, orientate alla costruzione di un progetto globale di vita che abbia, quale nucleo centrale, non tanto degli ambiti settoriali di sviluppo, ma l'insieme di un processo di crescita dell'individuo, e la piena realizzazione di tutte le potenzialità che lo caratterizzano.

Le risorse dell'organico nella scuola secondaria di 1° grado

docenti di sostegno statali (si richiede quali altri tipi di docenti esistano nella scuola?)

Le risorse istituzionali e del territorio:

centro di documentazione per l'handicap
operatori dell'ASL
comune di Napoli

Documenti , gruppi di lavoro e attività

Per quanto riguarda gli alunni certificati, ogni team/consiglio (la riforma Moratti non riconosce il consiglio di classe ma parla specificamente di equipe psico-pedagogica) di classe predispone, come prevede la normativa, un P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato)( la legge 104/92, vedi repertorio scolastico 2005 pag. 393, Il Piano educativo Individualizzato o Personalizzato (PEI o PEP) è “il documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione scolastica” DPR 24/02/1994 art. 5. Al PEI provvede il Gruppo di Lavoro dedicato al singolo alunno (detto anche Gruppo di lavoro per l’Handicap operativo – GLHO), costituito dagli insegnanti curricolari, dal docente di sostegno, dai genitori dell’alunno, dagli operatori impegnati nel caso concreto per conto dell’ASL e del Comune, ed ogni altro professionista coinvolto direttamente) che scaturisce dalle necessità e dalle proposte emerse negli incontri del Gruppo operativo per il sostegno.
Sono previsti incontri, per ogni alunno, del Gruppo operativo, dove sono presenti i genitori, i docenti della classe, i referenti dell’ASL e tutti gli operatori che intervengo nel progetto educativo Presso l'ufficio del Dirigente Scolastico è istituito un Fascicolo Personale dell’alunno (per ogni alunno certificato ai sensi della L. 104/92 solo) che documenta il percorso formativo di ogni alunno contenente:
- Certificazione
- D.F. (Diagnosi Funzionale)
- P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale)
- P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato)
È inoltre istituito un gruppo di lavoro per l’Integrazione(GLH) di cui fanno parte gli operatori dell'Istituto che si incontrano: (chiamasi GLHI gruppo di lavoro per l’handicap d’istituto (repertorio pag. 396) composto da” insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo” (legge 104/92 art. 15 comma 2)
- prima dell’inizio della scuola per organizzare al meglio le risorse assegnate e predisporre le attività da realizzare
- un mese dopo, in occasione della programmazione per classi parallele, per confrontare,coordinare e verificare i progetti che realizzano nelle classi dove lavorano;
- su richiesta del Dirigente Scolastico e/o dei singoli ogni volta che le circostanze lo richiedono (problemi, predisposizione progetti speciali ecc.)
Allo scopo di assicurare una concreta integrazione scolastica degli alunni, i referenti del sostegno,facendo riferimento ad un percorso condiviso ed ad una scheda predisposta (alleg.1) si occupano di:
Accoglienza: All’inizio di ogni anno scolastico, nelle classi prime di ogni ordine di scuola,vengono predisposte ed organizzate alcune giornate di accoglienza, durante le quali si svolgono attività di socializzazione per i bambini in entrata.
Progetti di continuità: conoscenza degli alunni delle quinte classi della scuola primaria del proprio distretto scolastico; incontri con il GLH e raccolta di tutte le informazioni necessarie a favorire un sereno passaggio da un livello all’altro di formazione.
Orientamento: oltre al progetto orientamento offerto a tutte le classi terze, viene attivato anche un collegamento attraverso l’ASL ed il Comune di Napoli: un esperto offre ai genitori alcune proposte di orientamento per il post-scuola dell’obbligo.(chi è l’esperto?)
Sportello genitori: il referente cura i rapporti con le famiglie: (sono i singoli docenti che curano i rapporti con i genitori del proprio alunno non il referente del gruppo H che ha specifici rapporti con il Dirigente scolastico) il dialogo scuola-famiglia come presupposto da cui partire per meglio orientare le competenze didattiche della scuola.
Orario- L’orario del docente di sostegno tiene conto: a) del tempo scuola dell’alunno in handicap;b) dell’orario delle attività riabilitative;c) dell’orario dei laboratori scolastici in cui è inserito l’alunno;d) dell’orario di compresenza dei docenti della classe; e) dei tempi di maggiore attenzione dell’alunno. (L’orario del docente di sostegno è concordato con l’equipe psico-pedagogica della classe e sulla base di uno specifico piano di studi )
Sostituzione docente- (cfr.circolare Provv.re n°8202 Prot.17377) (non esiste alcuna circolare n° 82202 né prot. 17377) probabilmente il riferimento era circ. 202 prot. 17337 del 30/03/98 de Provv. Agli studi Napoli ampiamente sorpassata dalla comunicazione del CSA di Padova datata 26/1/2006 i criteri adottati, in caso di assenza dell’alunno assegnato sono i seguenti: a) sostituzione di un altro docente di sostegno assente (in questo modo viene annullata il rapporto a volte faticoso instaurato con l’alunno e vanificato ogni tipo di intervento intrapreso. Si sottovaluta in tutto quanto precedentemente esposto la reale importanza che il docente di sostegno assume nella tutela dell’equilibrio, a volte fragile, del diversamente abile) ; b)supporto nella classe di appartenenza (il docente di sostegno non è supporto alla classe di appartenenza in quanto contitolare della stessa classe art. 315 TU; art. 10 O.M. 80/95; art. 13 O.M. 266/97 e succ.); in caso di necessità,sostituzione di un qualsiasi docente assente (quanto sostenuto avviene solo nella misura in cui si instaura con i collaboratori dell’Ufficio di Presidenza un rapporto di condivisione che porta il docente di sostegno a rendersi conto della difficoltà del momento ma non certo, come atto dovuto- vedi risposta quesito del CSA di Padova) ;c)inoltre nel caso di in docente di sostegno assente su alunno di grado grave(scala orientativa dell’Istituto)(la gravità del caso è certificata esclusivamente dal neuropsichiatria dell’ASL), il Dirigente può disporre che tali assenze siano coperte da un altro docente di sostegno (quando? E gli altri alunni?).






Si allegano:
risposta quesito del CSA di Padova del 26/1/2006
Esplicativa Consorzio Aetanet
Lettera del sindacato GILDA al Direttore generale Dott. Bottino del 16/9/2005



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della RicercaUfficio Scolastico Regionale per il VenetoCentro Servizi Amministrativi di PadovaSettore Interventi EducativiServizi per l'Integrazione Scolastica o Ufficio Integrazione - G.L.H.
Prot. n. 000447/c24
Padova, 26 gennaio 2006
AI Prof. Stefano Cavallaro S.M.S. PegoraroI.C. Solesino
e, p.c.
AI Dirigente scolastico Dell'I.C. di Solesino
Alla Direzione generale deIl'U.S. R. per il Veneto
Venezia
LORO SEDI
Oggetto: Insegnanti di sostegno e sostituzione di colleghi assenti .






In riferimento alla nota della S. V. del 7 gennaio u.s. in relazione all'oggetto, ribadendo il parere sulla non correttezza della procedura che vede la sostituzione dei docenti assenti con il docente di sostegno, quest'ufficio ha già chiarito con la propria circolare del 6 maggio 2004 prot. n. 018548/c24, citata nella nota, quanto le norme in questione stabiliscano circa tale eventualità.
Tuttavia, fatto salvo il principio della correttezza delle relazioni professionali tra dirigenti scolastici, docenti, e utenza, nonché il fine ultimo di ogni azione educativa che è il bene dell'alunno, si è convenuto che possa essere tollerata la sostituzione del docente assente
da parte del collega di sostegno solo nel caso in cui si tratti di docente assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non arrechi danno alla situazione dell'alunno disabile e della classe. Ciò in virtù della pari dignità tra docenti curriculari e di sostegno e l'appartenenza allo stesso consiglio di classe. Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee , adottate per breve durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi.
In merito a quanto sostenuto dalla S.V., relativamente al fatto che non vi sia nessun altro che “ può valutare il disagio dei ragazzi diversamente abili meglio del docente di sostegno” tale consapevolezza , può risultare, da un lato, lo strumento attraverso cui motivare la non adeguatezza della soluzione rappresentata dal capo d'istituto, a cui peraltro, non dovrebbero mancare le conoscenze per una simile valutazione.
Da un altro lato però, sembra sostanziare il motivo per cui, spesso, da parte dei docenti di sostegno viene lamentata la solitudine in cui vengono lasciati dai colleghi nel seguire l'alunno disabile.
Pertanto, come suggeriscono tutte le norme sull'integrazione scolastica, non è che nella pratica della condivisione tra tutte le figure coinvolte, dirigente, docenti curriculari, sostegno, assistenti ecc. la soluzione delle problematiche riguardanti la effettiva presa in
carico dell'alunno disabile e della classe e che trova, negli spazi e nei tempi destinati alla programmazione degli interventi, la sua collocazione ideale.
In ogni caso, salvo l'assenza degli alunni disabili seguiti, l'impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili , non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l'integrazione scolastica di alunni in tale situazione.
Si auspica che con questo ulteriore parere, i dirigenti scolastici abbiano modo di evitare ai docenti di sostegno simili segnalazioni.
Il DirigenteDr.ssa Francesca Sabella

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NAPOLI
VIA TOLEDO N. 210 NAPOLI TEL 081/7944165
Al Direttore Scolastico Regionale Dott. Alberto Bottino Napoli
Al Dirigente coordinatore del CSA Dott. Luigi De Filippis Napoli
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado di Napoli e Provincia
Alle RSU
Alla stampa Locale
La Gilda degli insegnanti di Napoli segnala alle SS.LL., ad inizio anno scolastico, l’utilizzo, nelle scuole napoletane di ogni ordine e grado, degli insegnanti di sostegno come "tappabuchi" da parte della dirigenza scolastica.
E’ appena il caso di ricordare che, anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti di sostegno, in ogni caso, non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti momentaneamente assenti.
Tale principio è stato altresì più volte eplicitato in numerose circolari dei vari C.S.A. tra cui si segnala quella del provveditorato di Roma, n. 153 del 13.10.1997, e quella del Provveditorato agli studi di Napoli del 30.3.1998, la C.P. 202, prot. 17337; richiesta al Dott. Alberto Bottino dalla scrivente Associazione sindacale e firmata dal Provveditore pro tempore.
È di tutto rilievo però che il contratto d'istituto non possa derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.) come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 che dispone chiaramente : "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse. dei consigli di classe e dei collegi dei docenti"(vedi anche D.M. 9 luglio 1992).
In merito la giurisprudenza afferma: "Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge" (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in DL 2000, 993).
Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno, per anni denunciato dalla Gilda degli insegnanti si Napoli e tollerato dall’amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni handicappati.
L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104/92 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. In caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. Altra considerazione importante è che in assenza del diversamente abile il docente di sostegno non possa essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92
D.M. 9. luglio 1992.
Alla luce di quanto segnalato si chiede alle SSLL un efficace intervento per quanto di Loro competenza, al fine di garantire il reale diritto allo studio e all’integrazione scolastica garantito dalla legge per gli alunni diversamente abili che frequentano le scuole di ogni ordine e grado nella provincia di Napoli.
Napoli,16.9.2005 Il Coordinatore Prov.le Gilda degli insegnanti di Napoli
Prof. Libero Tassella



AETANET
I docenti di sostegno non possono essere utilizzati come "tappabuchi" del prof. Bartolo Danzi, Segretario Provinciale e Regionale Unams-scuola della Puglia 6 aprile 2005 inviato alla Redazione di Meridiano scuola dall'autore Anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti di sostegno, in ogni caso non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente assenti. Tale principio - esplicitato più volte da numerose circolari dei vari C.S.A. d'Italia tra cui si segnala quella del provveditorato di ROMA n.153 del 13.10.1997 e Provveditorato di Napoli del 30.3.1998, la n. 202, prot. 17337 - deve poi essere regolamentato al fine di evitare un utilizzo selvaggio di tali docenti(come spesso avviene) in sede di contrattazione d'istituto. È di tutto rilievo però che pacificamente il contratto d'istituto non possa derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.) come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 che dispone chiaramente : "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse. dei consigli di classe e dei collegi dei docenti"(vedi anche D.M. 9 luglio 1992). In merito la giurisprudenza afferma: "Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge" (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in D&L 2000, 993). Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno, per anni tollerato dall’amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni handicappati. L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. In caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. Altra considerazione importante è che in assenza del diversamente abile il docente di sostegno non possa essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992. bartolo.danzi@istruzione.it www.unamsbariscuola.3go.it"

venerdì 12 ottobre 2007

OBIETTIVI PER IL SOSTEGNO


OBIETTIVI PER IL SOSTEGNO
AREA SOCIOAFFETTIVA:

1) Saper rapportare i propri comportamenti a quelli degli altri mediante la conoscenza di regole comportamentali.
2) Acquisire conoscenza e consapevolezza dei propri limiti.
3) Acquisire fiducia nelle proprie capacità.

AREA PSICOMOTORIA:

1) Acquisire coscienza e padronanza del proprio corpo.
2) Conoscere ed organizzare se stessi in rapporto allo spazio. (padronanza degli schemi motori di base).
3) Acquisire capacità motorio-prassiche, sensoriali, mnestiche, attentive e organizzazione spazio-temporale.
4) Partecipare alle attività di gioco, di sport, rispettare le regole.
5) Impiegare le capacità motorie in situazione espressive e comunicative.

AREA LINGUISTICA:

1) Saper ascoltare e comprendere.
2) Saper comunicare oralmente in modo significativo e corretto partendo dal vissuto personale.
3) Comprendere i vari significati di un termine e utilizzarli in modo appropriato.
4) Conoscere ed utilizzare un lessico più ampio che superi l’ambito dell’esperienza immediata.
5) Leggere e comprendere il significato globale di diversi tipi di testi.
6) Riconoscere i personaggi, i luoghi e gli ambienti di un testo.
7) Riconoscere la natura di un testo.
8) Acquisire abilità grafiche e/o calligrafiche.
9) Miglioramento delle abilità ortografiche.
10) Miglioramento delle abilità grammaticali nell’ambito di strutture semplici.
11) Produrre testi scritti di vario genere (dal pensiero al tema).
12) Rielaborare testi.

AREA GEOGRAFICA:

1) Acquisire il concetto di spazio (casa, scuola, quartiere, ecc.).
2) Riconoscimento degli spazi da quelli più vicini agli spazi geografici più estesi.
3) Sapersi orientare utilizzando punti di riferimento.
4) Costruzione, lettura ed utilizzo di mappe carte geografiche.
5) Saper osservare, descrivere e confrontare paesaggi geografici.

AREA STORICA:

1) Ricostruzione del proprio passato utilizzando fonti di vario tipo.
2) Acquisizione del concetto di successione temporale, di contemporaneità, di durata degli eventi a partire da quelli vissuti fini ai principali eventi della storia dell’uomo.
3) Acquisizione della correlazione tra causa ed effetto prima tra gli eventi vissuti, poi tra quelli storici propriamente detti.
4) Conoscere e comprendere le regole e le norme della convivenza democratica.
5) Conoscere e comprendere le principali forme di organizzazione sociale anche in rapporto alle diverse culture.

AREA LOGICO-MATEMATICA:

1) Comprendere il concetto di quantità e associare quantità e simbolo.
2) Conoscere il valore posizionale di un numero fino al valore di centinaia di migliaia e quello delle cifre decimali.
3) Saper confrontare raggruppamenti di oggetti rispetto alla loro quantità.
4) Saper contare sia in senso crescente che decrescente.
5) Imparare l’uso dei simboli (uguale, maggiore, minore).
6) Acquisizione del concetto di numero pari, dispari, unità, decina ecc.).
7) Conoscenza delle quattro operazioni e acquisizione delle stesse anche con numeri decimali.
8) Eseguire con sempre maggiore precisione e rapidità semplici calcoli mentali di addizione e sottrazione.
9) Riconoscere problemi matematici in differenti situazioni di esperienze e apprendimento.
10) Risolvere problemi matematici utilizzando opportuni concetti, rappresentazioni e tecniche (in particolare il concetto di peso netto, lordo e tara nei problemi di compravendita).
11) Significato di frazione. La frazione come operatore (percentuale ecc.)
12) Proporzionalità e sua applicazione (scale).
13) Conoscere, confrontare, misurare ed operare con le unità di misura del S.M.D.
14) Saper rappresentare semplici situazioni con diversi tipi di grafici.
15) Conoscenza e misurazione delle principali forme geometriche piane (area-perimetro).
16) Riconoscere le principali caratteristiche di alcune figure solide, saper fare lo sviluppo delle principali figure solide con……….
17) Capire il concetto di volume.
18) Comprendere il significato di peso specifico.
19) Concetto di numero negativo e positivo e sua applicazione nella realtà quotidiana (temperatura sopra e sotto lo zero, credito e debito).
20) Prima conoscenza ed uso dei linguaggi logici, probabilistici, statistici.

AREA TECNICO-SCIENTIFICA:

1) Acquisire capacità manuali e grafiche.
2) Acquisire le capacità di usare correttamente l’attrezzatura per la produzione di figure geometriche.
3) Conoscenza del corpo umano nel mondo vegetale e animale.
4) Conoscenza delle principali nozioni d’igiene personale ed alimentare (la pelle, l’apparato digerente, la respirazione, i muscoli, lo scheletro, l’alimentazione, ecc.).
5) Conoscere i fondamentali fenomeni del mondo fisico, biologico, tecnologico (la cellula, l’acqua, il riscaldamento ecc.).
6) Dimostrare interesse e capacità nell’attività concreta, costruttiva e sperimentale.
7) Conoscenze delle principali convenzioni (segnaletica stradale, lettura di cartine, ecc.).
8) Saper osservare, porre domande, rilevare problemi, descrivere, confrontare.

LINGUA STRANIERA:

1) Ascoltare e comprendere semplici messaggi.
2) Riproduzione di brani.
3) Lettura e traduzione di brani da semplici a complessi.
4) Conoscenza di una nomenclatura riferita al vissuto personale.
5) Riproduzioni di frasi brevi relative al vissuto mediante l’utilizzazione delle principali strutture grammaticali.
6) Dimostrare interesse per la lingua e la cultura di altri paesi.
7) Saper sostenere una facile conversazione.


AREA GRAFICO-PITTORICA:

1) Riproduzione della realtà vissuta.
2) Espressione del vissuto personale.
3) Linguaggio dei colori e uso di essi.
4) Saper usare linguaggi, tecniche e materiali diversi nella produzione di messaggi espressivi e comunicativi.
5) Comprendere ed interpretare immagini e messaggi visivi e audiovisivi.


AREA MUSICALE:

1) Percepire e distinguere fenomeni sonori.
2) Conoscenza del ritmo e delle successioni temporali come pre-requisito della lettura e della scrittura.
3) Conoscenza dei principali generi musicali.
4) Comprensione ed utilizzazione di linguaggi sonori e musicali diversi.
5) Espressione vocale e produzione sonora strumentale.
6) Conoscenza della simbolizzazione dei suoni attraverso i colori.