
Ragazzo con handicap, iscritto al primo anno di scuola superiore, si è scoperto non avere il diploma di scuola media, perché licenziato con un semplice attestato di frequenza e senza aver sostenuto l'esame finale. E' stato immediatamente ritirato dalla scuola in attesa che la situazione possa meglio definirsi. E' legittima la sua mancata ammissione all'esame? E' possibile eventualmente indire una sessione straordinaria affinché possa ottenere il diploma e far sì che non perda l'anno, ovvero che ritorni a frequentare il primo anno di scuola secondaria superiore? Quale strada percorrere?
Immotivato ed illegittimo appare il ritiro dell'alunno perchè privo del diploma. Il rilascio, in sua vece, dell'attestato di frequenza, che deve contenere anche i crediti formativi maturati, non esclude l'iscrizione alle scuole superiori, in forza dell'art 11 comma 12 dell'O M n. 90/01.:
" ..........[omissis] Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati".
Ciò in applicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 che ha stabilito il principio secondo cui tali alunni hanno diritto alla frequenza della scuola superiore ed "un'artificiosa interruzione di tale frequenza potrebbe essere causa di blocco psicologico se non addirittura diregressione".
Ciò non toglie che in presenza di progressi accertati, anche se non riconducibili ai livelli considerati normali per il diploma di scuola media, nel caso di handicap intellettivo di tipo grave, il diploma possa ugualmente essere conseguito, poichè, come ha stabilito la Corte costituzionale con la detta sentenza, capacità e merito per gli alunni con disabilità intellettiva non vanno considerati secondo parametri oggettivi, ma vanno rapportati alle loro peculiari capacità (famoso è il caso di Sara, una ragazza autistica che ha vinto un ricorso contro il mancato conseguimento del diploma). Rilevante nella decisione della scuola è anche il fatto che il diploma di scuola media consente ai disabili la partecipazione a pubblici concorsi, secondo la L.n. 68/99 sul collocamento lavorativo obbligatorio mirato su progetto, che è stata voluta proprio per i soggetti più difficili, a parte la vecchia l.n. 482/68 sul collocamento obbligatorio, per i meno gravi, basato su semplici graduatorie regolate dalle percentuali di invalidità. Al riguardo esiste una nota del Miur (prot. n. 9384/2004) che invita gli USR a promuovere iniziative nei confronti dei CdC e delle Commissioni di esame perchè vengano fatte emergere potenzialità attuali anche se non ancora emerse per il conseguimento del diploma di licenza media.
Immotivato ed illegittimo appare il ritiro dell'alunno perchè privo del diploma. Il rilascio, in sua vece, dell'attestato di frequenza, che deve contenere anche i crediti formativi maturati, non esclude l'iscrizione alle scuole superiori, in forza dell'art 11 comma 12 dell'O M n. 90/01.:
" ..........[omissis] Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati".
Ciò in applicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 che ha stabilito il principio secondo cui tali alunni hanno diritto alla frequenza della scuola superiore ed "un'artificiosa interruzione di tale frequenza potrebbe essere causa di blocco psicologico se non addirittura diregressione".
Ciò non toglie che in presenza di progressi accertati, anche se non riconducibili ai livelli considerati normali per il diploma di scuola media, nel caso di handicap intellettivo di tipo grave, il diploma possa ugualmente essere conseguito, poichè, come ha stabilito la Corte costituzionale con la detta sentenza, capacità e merito per gli alunni con disabilità intellettiva non vanno considerati secondo parametri oggettivi, ma vanno rapportati alle loro peculiari capacità (famoso è il caso di Sara, una ragazza autistica che ha vinto un ricorso contro il mancato conseguimento del diploma). Rilevante nella decisione della scuola è anche il fatto che il diploma di scuola media consente ai disabili la partecipazione a pubblici concorsi, secondo la L.n. 68/99 sul collocamento lavorativo obbligatorio mirato su progetto, che è stata voluta proprio per i soggetti più difficili, a parte la vecchia l.n. 482/68 sul collocamento obbligatorio, per i meno gravi, basato su semplici graduatorie regolate dalle percentuali di invalidità. Al riguardo esiste una nota del Miur (prot. n. 9384/2004) che invita gli USR a promuovere iniziative nei confronti dei CdC e delle Commissioni di esame perchè vengano fatte emergere potenzialità attuali anche se non ancora emerse per il conseguimento del diploma di licenza media.
da Sindacato Gilda Napoli Luigi Confessore

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