In attuazione della sentenza n. 215 il Ministero della Pubblica Istruzione ha diramato a tutti i Provveditorati agli Studi, ad anno scolastico già iniziato, la circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988 che prevede, tra l’altro l’applicazione, per analogia, di disposizioni già in vigore nella scuola dell’obbligo, quali le CC.MM. n. 258 del 22 settembre 1983 e n. 250 del 30 settembre 1985, in attesa di specifici interventi legislativi.In realtà la sentenza della Corte Costituzionale riguarda la frequenza degli handicappati psichici nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, poiché i fisici e i sensoriali erano da tempo inseriti (vedi C.M. n. 129 del 28 aprile 1982) e afferma inoltre che gli alunni disabili non possono considerarsi irrecuperabili e il processo di integrazione è utile non solo ai fini della “socializzazione”, ma anche dell’ “apprendimento”.
Un’interruzione del corso di studio, dopo la fine della scuola dell’obbligo, potrebbe comportare rischi di arresto, o addirittura di regresso, nello sviluppo della personalità nello stesso soggetto disabile. Pertanto tutti gli alunni che frequentano le classi delle scuole o istituti di istruzione secondaria di II grado devono essere valutati sulla base di parametri specifici, rapportati alle singole situazioni di minorazione e l’inserimento e la frequenza di ali alunni, anche se gravissimi, non può essere rifiutata a priori.
E’ l’affermazione dell’art. 38 della Costituzione “... Gli invalidi e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale …”.
Lo Stato con la sentenza della Suprema Corte tutela il diritto allo studio dei disabili, compresi i più gravi, purché espressamente certificati dalla U.S.L. In base a queste premesse sancite dalla citata decisione della Corte, la circolare ministeriale n. 262/1988 ha dettato disposizioni che investono vari aspetti del problema. Anzitutto si afferma l’opportunità di necessarie intese. Queste intese consistono in convenzioni tra Enti che sono deputati, in qualche modo, ad un ruolo preminente in tema di integrazione scolastica e rappresentano uno strumento necessario per coordinare gli interventi di propria competenza che, se avvengono in modo disorganico, possono pregiudicare l’integrazione stessa.
A tal proposito la C.M. n. 258/1983 e la C.M. n. 250/1985, estese anche alle scuole secondarie superiori, dettano disposizioni affinché la stipula delle intese promuova la programmazione congiunta dei servizi e degli interventi da parte degli operatori scolastici e socio-sanitari e l’elaborazione e l’attuazione di Piani educativi individualizzati (P.E.I.) per ciascun alunno con handicap.
In atto tali intese non sono obbligatorie, ciò ha impedito una generalizzazione di esse nel territorio italiano.
Quelle stipulate sono dovute, soprattutto, alla sensibilità al problema dell’integrazione scolastica dei disabili di amministratori locali e di alcune UU.SS.LL. In ogni caso, anche in mancanza ditali intese, occorre invitare e chiedere con insistenza agli Enti locali e alle UU.SS.LL. di designare propri rappresentanti nel Gruppo di lavoro per l’integrazione degli handicappati del Provveditorato agli Studi.
Gli Uffici scolastici provinciali, inoltre, possono stipulare altre convenzioni con istituti specializzati e con le Università, per avere una consulenza qualificata circa le problematiche delle singole tipologie e grado di handicap.
Nell’ambito di ogni unità scolastica il Preside, a sua volta, costituirà un Gruppo di lavoro composto, di norma, dallo stesso Capo d’istituto, da uno o più docenti, da componenti dell’équipe pluridisciplinare della U.S.L. competente per territorio, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell’alunno disabile, per provvedere a stilare il profilo dinamico funzionale, la programmazione e provvedere successivamente alle verifiche dei piani educativi individualizzati.
La C.M. n. 262 affronta anche il problema delle barriere architettoniche che di fatto possono costituire un serio ostacolo per l’inserimento dei disabili nelle scuole secondarie superiori. Essa prevede che il Provveditore agli Studi, in base alle segnalazioni dei Presidi, che rappresentano difficoltà di rimuovere tali barriere e l’impossibilità di assegnare alunni con handicap motorio ad aule facilmente accessibili, attivi il servizio sanitario o l’Ente locale affinché fornisca idonei sussidi e nello stesso tempo individui istituti più vicini dello stesso ordine ai quali indirizzare gli alunni disabili, preoccupandosi di predisporre un piano che consenta gradualmente l’accesso dei disabili a tutti gli Istituti per evitare la concentrazione degli stessi nella medesima scuola o classe.
La circolare avverte, anzitutto, che i Presidi di Scuola media, al momento della preiscrizione del disabile ad una Scuola secondaria di 2° grado, inviino gli elenchi con le preiscrizioni, comunicando la presenza del disabile e specificando i suoi bisogni in relazione al tipo di handicap.
A sua volta il Preside di scuola secondaria, che ha ricevuto la preiscrizione e la documentazione del disabile, comunica il nominativo al gruppo di lavoro del Provveditorato agli Studi con le indicazioni pervenutegli e convoca, a sua volta, il Gruppo di lavoro dell’istituto assieme ai docenti della classe di provenienza del disabile. Il Gruppo di lavoro dell’Istituto, di cui fanno parte rappresentanti dell’Ente locale e delle UU.SS.LL. e i docenti della scuola di provenienza e di destinazione, predispone un “profilo dinamico funzionale” del disabile, in cui si evidenziano le potenzialità dell’alunno, l’eventuale bisogno di assistenza per l’autonomia personale e per la comunicazione, gli aiuti e i presidi necessari e, per gli handicappati psichici, il numero delle ore di attività di sostegno necessarie, individuando fra l’area - umanistica, scientifica e tecnologica - quella di maggiore interesse per il giovane.
Per le preiscrizioni negli Istituti tecnici, professionali ed artistici, la C.M. in esame prescrive un certificato dell’Ufficio medico-legale dell’U .S. L. competente, richiesto dalla famiglia, dal quale risulti la natura dell’handicap e soprattutto il parere se il disabile possa frequentare i singoli indirizzi o sezioni di qualifica dell’Istituto prescelto, nonché se possa svolgere l’eventuale attività lavorativa prevista nell’indirizzo di studio.
Se il parere dell’U.S.L. è negativo, il Preside non può procedere all’iscrizione e convoca i genitori del disabile assieme al Gruppo di lavoro dell’istituto per individuare un nuovo e migliore orientamento scolastico dell’alunno disabile. In linea generale, le iscrizioni dei disabili, tranne i casi già esaminati, non possono essere rifiutate. Se le richieste di iscrizioni sono superiori alla capacità ricettiva dello stesso, occorre dare la precedenza agli alunni disabili.
A conferma della domanda di preiscrizione, il Collegio dei docenti, alla prima riunione utile. esprimerà il parere previsto dalla lettera B, art. 4 D.P.R. 416/74, per individuare la sezione più adeguata ad accogliere il nuovo alunno.
Dopo l’assegnazione dell’alunno alla classe, il Preside convoca il Consiglio di classe sia per predisporre il “piano educativo individualizzato” per il disabile, sia per proporre ed effettuare un corso di aggiornamento del personale docente proprio sulle problematiche dell’integrazione scolastica dei disabili.
Possono organizzarsi corsi di aggiornamento anche per il personale non docente coinvolto nell’attività di integrazione ovvero per gli operatori socio-sanitari della U.S.L. e degli Enti locali interessati ai programmi educativo-riabilitativi.
Il Consiglio d’Istituto, a sua volta, se viene manifestata la necessità di apposito materiale didattico o di strumenti per facilitare l’autonomia e la comunicazione del disabile, può provvedere all’acquisto.
Il Preside, per acquisire ogni notizia utile per facilitare l’elaborazione del piano educativo individualizzato, con riferimento anche a quanto previsto dalla CM. n. 1 / 1988, prenderà contatti con la scuola di provenienza del disabile e chiederà la collaborazione dell’insegnante specializzato che ha seguito l’alunno negli anni precedenti. In materia di frequenza, assistenza personale e sostegno, la CM. n. 262 detta precise disposizioni. Per la nomina dei docenti specializzati, ovvero insegnanti per attività di sostegno, i Provveditori, sulla base del “profilo dinamico funzionale” del disabile, provvedono a tale nomina per l’area disciplinare, ritenuta di maggiore interesse per l’alunno, fra quelle umanistiche, scientifiche o tecnologiche.
I Provveditori, per queste nomine, utilizzano in primo luogo i docenti specializzati delle D.O.A. in servizio nelle scuole secondarie superiori; in mancanza di questi, docenti specializzati in servizio nelle scuole medie che abbiano titolo per accedere all’insegnamento nelle scuole secondarie di 2° grado. Successivamente i Provveditori potranno ricorrere alla nomina di supplenti specializzati attingendo dall’apposito elenco di cui all’O.M. n. 266 del 15/10/1985, purché detto personale supplente possegga i requisiti per accedere all’insegnamento nelle scuole secondarie di 2° grado. Infine potranno essere utilizzati docenti non specializzati delle D.O.A.
In presenza di alunni minorati fisici e sensoriali o che comunque abbiano una riduzione dell’autonomia e della comunicazione, da parte del Provveditore agli Studi dovrà essere richiesto ai Comuni la nomina di assistenti ed accompagnatori (artt. 42, 45 D.P.R. n. 616/1977).
Se vi sono disabili con minorazione visiva ed auditiva, i Provveditorati agli Studi, su richiesta dei Presidi e con riferimento alle intese sottoscritte, chiederanno ai Comuni o alle Amministrazioni provinciali la nomina di assistenti, segnalati dagli stessi interessati e, in mancanza, dalle rispettive associazioni o dalle famiglie. Questo compito di assistenza, previa intesa con il Preside e con la famiglia del disabile, può essere affidato anche agli obiettori di coscienza, operanti presso gli Enti locali. La C.M. avverte che l’attività degli assistenti e degli accompagnatori è limitata alla mera traduzione della volontà del disabile senza modificarne il contenuto.
Le persone a cui sono affidati compiti di assistenza e di accompagnamento devono essere assicurate contro gli infortuni e il rischio di danni a terzi, con spesa a carico dell’Ente. In ogni caso tali persone non possono instaurare con l’Amministrazione scolastica alcun rapporto di lavoro, ed, essendo considerati quindi estranei, devono rilasciare apposita dichiarazione con la quale esonerano l’Amministrazione stessa da eventuali danni che la loro presenza a scuola potrebbe cagionare a cose, a sé e a terzi.
Compete al Preside vigilare sul comportamento tenuto dagli assistenti e dagli accompagnatori nell’ambito della scuola e chiederne eventualmente l’allontanamento e la sostituzione in ogni momento sulla base di richieste motivate.
La C.M. n. 262 precisa anzitutto che i programmi di tutti gli ordini di scuole secondarie di 2° grado sono estremamente specifici e tipizzati in quanto sono volti al conseguimento di un livello di formazione, anche professionale, che dà luogo al rilascio di un titolo di studio avente valore legale.
Conseguentemente l’integrazione scolastica dei disabili non può limitarsi alla semplice socializzazione in presenza, ma deve garantire, di regola, che tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi, acquisiscano gli insegnamenti impartiti.
Pertanto i disabili fisici e sensoriali non sono dispensati dallo svolgimento di alcuna parte dei programmi, salvo che non si debbano far svolgere attività equipollenti.
Inoltre il fatto che i programmi delle scuole secondarie di 2° grado non sono flessibili, ma rigidi, comporta che, in assenza di una espressa norma di legge derogatoria, i docenti non possono valutare in maniera discrezionale gli alunni al termine del ciclo di studi che si completa con il rilascio di un diploma avente valore legale. Nel biennio della scuola superiore, relativamente agli alunni con handicap psichico, tenuto conto delle loro potenzialità, è consentito far svolgere programmi semplificati e diversificati, rispetto a quelli del resto della classe, dopo che sono stati concordati dal Consiglio di classe.
A tali alunni, al termine del biennio, viene rilasciato un attestato di frequenza non avente effetti legali, ma che può essere utilizzato per l’accesso alla formazione professionale. Ciò avviene se lo svolgimento dei programmi semplificati e diversificati non ha consentito di raggiungere un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici e culturali previsti dai programmi d’insegnamento.
Per lo svolgimento delle prove di esame scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche, sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, le norme previste per gli esami di maturità dalla C.M. 163/1983, integrate dalle norme dalla C.M. 262 per quanto riguarda l’utilizzazione degli assistenti.
Per gli alunni con handicap fisico e sensoriale è ammesso l’uso di moderni strumenti tecnologici, per esempio, macchine dattilografiche e computer con tastiera espansa, computer munito di scheda di sintesi vocale, dattilobraille..., per l’effettuazione delle prove di esame, che possono, comunque, essere sostituite da prove alternative, come prevede l’art. 102 del R.D. 653/1925.
Se l’effettuazione di queste avviene in locali diversi dalla classe e richiedono tempi più lunghi, sarà compito del docente interessato, d’intesa con il Preside, predisporre la necessaria vigilanza.
Per quanto riguarda la valutazione al termine dell’anno scolastico, il Consiglio di classe dovrà stilare una relazione che tenga conto del P.E.I. e delle notizie fornite da ciascun docente.
La relazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari accorgimenti didattici, le attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale dei programmi previsti per alcune discipline.
Tenendo presenti questi elementi, gli alunni disabili psichici possono essere sottoposti a prove di valutazione differenziate, ma coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e adeguate a valutare il progresso dell’allievo in rapporto con le sue potenzialità e alla finalità dei programmi complessivi del biennio o del successivo triennio.
La C.M. n. 262 si preoccupa di precisare che non è ammessa nessuna valutazione differenziata nei confronti dei disabili fisici e sensoriali, per i quali è solo ammesso l’uso di particolari sussidi didattici appositamente predisposti dai docenti per meglio accertare il livello di apprendimento raggiunto.
In seguito a dubbi e perplessità insorti in tema di valutazione finale dei disabili inseriti nelle scuole secondarie di 2° grado, il M.P.l. ha emanato la CM. n. 193 del 2 giugno 1989 con la quale chiarisce che per gli alunni disabili psichici, frequentanti il primo anno di scuola secondaria superiore, che abbiano svolto programmi semplificati e diversificati rispetto a quelli dei compagni di classe, i Consigli di classe, in via sperimentale, allo scopo di non interrompere il processo formativo in atto, che viene arricchito anche dall’integrazione del gruppo di classe, possono limitarsi a deliberare l’ammissione alla frequenza alla classe successiva, senza l’obbligo di attribuire voti.
L’O.M. 193 fa obbligo, inoltre, al medesimo Consiglio di classe di inserire nel verbale relativo allo scrutinio della classe, l’adozione del predetto provvedimento, facendo specifico riferimento sia al paragrafo 8 della C.M. 262 (relativo alla valutazione del disabile psichico) sia alla sentenza della Corte Costituzionale che sancisce che per gli alunni con handicap capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione.
Queste indicazioni, dettate dall’O.M. 193 per il biennio, valgono anche per l’ammissione alla terza classe di istituti in cui il primo biennio non costituisca fase conclusiva di ciclo.
Infine la C.M. n. 262 istituisce presso l’Ufficio Studi e Programmazione del M.P.I. un Osservatorio permanente per la conoscenza e lo studio di tutte le problematiche interistituzionali ed interprofessionali relative all’integrazione scolastica di alunni disabili. L’osservatorio, composto da dirigenti del M.P.l., da esperti e da rappresentanti delle associazioni di disabili e delle loro famiglie, segue lo svolgersi del fenomeno dell’integrazione scolastica, lo collega con gli interventi precoci antecedenti la scolarizzazione, raccorda l’integrazione scolastica con le problematiche dell’orientamento e della formazione professionale, al fine di facilitare un corretto inserimento lavorativo e sociale dei disabili.
La C.M. n. 262 ha provocato reazioni di tipo opposto. Da un lato vi sono stati sinceri entusiasmi “garantisti”, perché veniva sancito il diritto pieno allo studio di una particolare categoria di cittadini. Dall’altro lato si è avvertita una certa preoccupazione, non sempre conclamata, ma non per questo meno sentita, per i problemi che l’inserimento dei disabili psichici poteva determinare nelle scuole secondarie di 2° grado.
Senza porsi sull’onda del garantismo di principio e senza seguire la scia delle preoccupazioni problematiche, è doveroso fare qualche riflessione sulla C.M. 262 per cercare di evidenziarne limiti e prospettive, pur senza trascurare certi aspetti negativi dell’O.M. 193.
Quest’ultima ha ridimensionato la logica che deve essere alla base dell’inserimento dei disabili nella scuola e cioè l’impegno per ogni possibile recupero, in termini di formazione e autonomia personali, nonché di possessi culturali dei vari soggetti, a qualunque categoria appartengono.
L’O.M. 193, invece avverte che la promozione dalla prima alla seconda classe dei disabili psichici può avvenire in modo automatico dietro apposita delibera del Consiglio di classe; aggiunge, inoltre, che tale possibilità è estensibile per l’ammissione alla 3 classe di Istituti in cui il primo biennio non costituisca fase conclusiva di ciclo.
Queste disposizioni ci sembrano limitative e contrastanti con la stessa sentenza n. 215 della Corte Costituzionale che auspicava un recupero dei disabili con ogni mezzo, cioè attraverso la predisposizione di tutti gli interventi pedagogici, sociali, culturali, strumentali per consentire “apprendimenti globalmente rapportabili all’insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi”.
Questa elargizione di promozione automatica esclude ogni valutazione dinamica basata sull’efficacia degli interventi e sulla validità delle strategie didattiche.
Quello che preoccupa maggiormente è il pericolo della responsabilizzazione di tanti docenti che vedono totalmente frustrati, per la meccanicità dell’ammissione al 2° anno, tutti i loro tentativi sul piano educativo e culturale.
Come ha notato il C.N.P.l. “traspare dalla C.M. la volontà di non assimilare questi soggetti - e particolarmente quelli affetti da handicap psichico - agli altri alunni... si rischia di ridurre l’integrazione scolastica degli handicappati psichici ad un puro e semplice “parcheggio” dannoso sia ai soggetti interessati sia alla scuola nel suo complesso”. L’impressione che si ricava dalle due citate circolari è che si è voluto in qualche modo adempiere al precetto della Corte Costituzionale e si è creata una facciata di accettazione, non un solido piano costruito con impegno, competenza e mezzi adeguati per un aiuto intelligente, un sostegno concreto, per interventi studiati caso per caso.








