
Questa fase, che possiamo definire “presessantottista”, è caratterizzata dal prevalere dell’ottica “medico-specialistica”, con la conseguenza che il soggetto portatore di handicap viene inserito in strutture dove la valenza medica ha il sopravvento sulle attività didattiche e dove il disabile si scruta solamente da un punto di vista medico.
E’ il periodo nel quale fioriscono le scuole speciali e le classi differenziali. Infatti il 9 luglio 1962, con la circolare prot. n. 4525, il Ministro della Pubblica Istruzione stabilisce, in modo organico, a seconda delle forme e del tipo delle minorazioni degli alunni, se questi devono frequentare le scuole speciali o le classi differenziali.
“E’ indispensabile che il personale insegnante preposto alle scuole speciali sia in possesso del titolo di specializzazione. Per l’insegnamento nelle scuole speciali per minorati psichici o fisici, il maestro deve essere in possesso del diploma o certificato rilasciato dalle scuole magistrali ortofreniche, conseguito al termine dei corsi di fisiopatologia dello sviluppo psichico o fisico del fanciullo, di cui all’art. 404 del Regio Decreto 26/4/1928, n. 1297”.
L’insegnamento nelle scuole speciali per sordastri o ambliopi dovrà essere affidato esclusivamente a personale che sia in possesso, rispettivamente, del titolo di specializzazione conseguito al termine dei corsi per sordastri, organizzati dagli istituti statali per sordomuti, o del diploma di specializzazione rilasciato dall’istituto di specializzazione, per gli educatori dei minorati della vista, “Augusto Romagnoli”.
Anche ai fini organizzativi sarà necessario tenere presente che nella categoria dei minorati fisici devono essere inclusi anche quegli alunni che tradizionalmente non sono stati considerati tali.
Le scuole destinate ad accoglierli dovranno essere opportunamente incrementate, restando però inteso che la selezione degli educandi dovrà essere accuratissima e, in ogni caso, tale da escludere gli scolari che possono trarre profitto da un buon insegnamento individualizzato nella scuola comune.
Per quanto riguarda il reperimento degli alunni ci si dovrà conformare ai seguenti criteri: “a segnalare la minorazione sarà l’insegnante, a mezzo di relazione scritta al Direttore didattico; costui, dopo che le competenti autorità sanitarie (medico scolastico, ufficiale sanitario, o medico condotto) avranno accertato il tipo della minorazione, avvierà l’alunno alla scuola corrispondente. In ogni caso è consigliabile che l’accertamento della minorazione sia demandato ai locali centri medico-psico-pedagogici, qualora vi siano. Laddove non esistono i centri, sarà opportuno che il Direttore didattico, d’intesa con il medico provinciale, faccia nominare una commissione, di cui possibilmente facciano parte: uno specialista in neuropsichiatria infantile, un insegnante specializzato in ortofonia, un pediatra e - secondo le circostanze - un oculista e un otorinolaringoiatra. Le operazioni di accertamento delle minorazione devono aver luogo entro il 31 ottobre di ogni anno”.
Le classi speciali o differenziali saranno forma e tenendo conto degli alunni secondo il seguente schema:
a) minorati psichici: da 6 a 10 alunni (8-15 per le classi differenziali);
b) per sordastri: da 8 a 10;
c) per ambliopi: da 8 a 10.
E’ da precisare che alle classi differenziali saranno inviati gli alunni che, dopo un periodo di osservazione dei centri medico-psico-pedagogici, presentano lievi anomalie del carattere per cause non costituzionali; o gli alunni scarsamente dotati, con quoziente intellettivo di poco inferiore a quello normale.
E’ da escludere, in ogni caso, la destinazione alla classe differenziale allorché il lieve squilibrio fra età anagrafica ed età mentale, o l’anomalia del carattere, possono essere opportunamente eliminati dalla scuola comune, attraverso un’attenta e vigile azione educativa, nonché un insegnamento adeguatamente individualizzato.
Per ogni alunno dovrà essere curata la preparazione di una cartella, nella quale devono essere raccolte le schede con i risultati delle indagini mediche, psicologiche e ambientali, e con le osservazioni degli insegnanti, nonché un giudizio di sintesi sul soggetto. In tale contesto si inserisce la famiglia del disabile, la quale deve tenersi costantemente in contatto sia con gli insegnanti che con le istituzioni mutualistiche, al fine di un rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di medicine (C.M. prot. n. 934/6 del 2 febbraio 1963).
E’ perfettamente inutile stare a ricordare come ci sia stato un continuo incremento di queste istituzioni che inevitabilmente facilitavano l’emarginazione più totale degli alunni difficili. Nelle scuole speciali, dove venivano accolti sia gli handicappati fisici che psichici, non esisteva alcuna cultura del “recupero”, in quanto essi erano considerati “gravi”.
Nelle classi differenziali, invece, venivano accolti gli alunni considerati dai centri medico-psico-pedagogici “ritardati” o dei “disturbati lievi della personalità”, i quali potevano essere recuperati dagli insegnanti specializzati con il titolo di fisiopatologia, applicando una didattica differenziata ed individualizzata e quindi, successivamente, integrati nei corsi comuni della scuola.
Questo fatto, però, accadeva molto di rado, perché l’alunno inserito in queste classi differenziali veniva considerato sempre un alunno diverso dai normo-dotati; e quindi una loro ipotetica integrazione in una classe comune si pensava disturbasse o rallentasse il buon andamento didattico della classe stessa a danno nei più meritevoli.
E’ il periodo nel quale fioriscono le scuole speciali e le classi differenziali. Infatti il 9 luglio 1962, con la circolare prot. n. 4525, il Ministro della Pubblica Istruzione stabilisce, in modo organico, a seconda delle forme e del tipo delle minorazioni degli alunni, se questi devono frequentare le scuole speciali o le classi differenziali.
“E’ indispensabile che il personale insegnante preposto alle scuole speciali sia in possesso del titolo di specializzazione. Per l’insegnamento nelle scuole speciali per minorati psichici o fisici, il maestro deve essere in possesso del diploma o certificato rilasciato dalle scuole magistrali ortofreniche, conseguito al termine dei corsi di fisiopatologia dello sviluppo psichico o fisico del fanciullo, di cui all’art. 404 del Regio Decreto 26/4/1928, n. 1297”.
L’insegnamento nelle scuole speciali per sordastri o ambliopi dovrà essere affidato esclusivamente a personale che sia in possesso, rispettivamente, del titolo di specializzazione conseguito al termine dei corsi per sordastri, organizzati dagli istituti statali per sordomuti, o del diploma di specializzazione rilasciato dall’istituto di specializzazione, per gli educatori dei minorati della vista, “Augusto Romagnoli”.
Anche ai fini organizzativi sarà necessario tenere presente che nella categoria dei minorati fisici devono essere inclusi anche quegli alunni che tradizionalmente non sono stati considerati tali.
Le scuole destinate ad accoglierli dovranno essere opportunamente incrementate, restando però inteso che la selezione degli educandi dovrà essere accuratissima e, in ogni caso, tale da escludere gli scolari che possono trarre profitto da un buon insegnamento individualizzato nella scuola comune.
Per quanto riguarda il reperimento degli alunni ci si dovrà conformare ai seguenti criteri: “a segnalare la minorazione sarà l’insegnante, a mezzo di relazione scritta al Direttore didattico; costui, dopo che le competenti autorità sanitarie (medico scolastico, ufficiale sanitario, o medico condotto) avranno accertato il tipo della minorazione, avvierà l’alunno alla scuola corrispondente. In ogni caso è consigliabile che l’accertamento della minorazione sia demandato ai locali centri medico-psico-pedagogici, qualora vi siano. Laddove non esistono i centri, sarà opportuno che il Direttore didattico, d’intesa con il medico provinciale, faccia nominare una commissione, di cui possibilmente facciano parte: uno specialista in neuropsichiatria infantile, un insegnante specializzato in ortofonia, un pediatra e - secondo le circostanze - un oculista e un otorinolaringoiatra. Le operazioni di accertamento delle minorazione devono aver luogo entro il 31 ottobre di ogni anno”.
Le classi speciali o differenziali saranno forma e tenendo conto degli alunni secondo il seguente schema:
a) minorati psichici: da 6 a 10 alunni (8-15 per le classi differenziali);
b) per sordastri: da 8 a 10;
c) per ambliopi: da 8 a 10.
E’ da precisare che alle classi differenziali saranno inviati gli alunni che, dopo un periodo di osservazione dei centri medico-psico-pedagogici, presentano lievi anomalie del carattere per cause non costituzionali; o gli alunni scarsamente dotati, con quoziente intellettivo di poco inferiore a quello normale.
E’ da escludere, in ogni caso, la destinazione alla classe differenziale allorché il lieve squilibrio fra età anagrafica ed età mentale, o l’anomalia del carattere, possono essere opportunamente eliminati dalla scuola comune, attraverso un’attenta e vigile azione educativa, nonché un insegnamento adeguatamente individualizzato.
Per ogni alunno dovrà essere curata la preparazione di una cartella, nella quale devono essere raccolte le schede con i risultati delle indagini mediche, psicologiche e ambientali, e con le osservazioni degli insegnanti, nonché un giudizio di sintesi sul soggetto. In tale contesto si inserisce la famiglia del disabile, la quale deve tenersi costantemente in contatto sia con gli insegnanti che con le istituzioni mutualistiche, al fine di un rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di medicine (C.M. prot. n. 934/6 del 2 febbraio 1963).
E’ perfettamente inutile stare a ricordare come ci sia stato un continuo incremento di queste istituzioni che inevitabilmente facilitavano l’emarginazione più totale degli alunni difficili. Nelle scuole speciali, dove venivano accolti sia gli handicappati fisici che psichici, non esisteva alcuna cultura del “recupero”, in quanto essi erano considerati “gravi”.
Nelle classi differenziali, invece, venivano accolti gli alunni considerati dai centri medico-psico-pedagogici “ritardati” o dei “disturbati lievi della personalità”, i quali potevano essere recuperati dagli insegnanti specializzati con il titolo di fisiopatologia, applicando una didattica differenziata ed individualizzata e quindi, successivamente, integrati nei corsi comuni della scuola.
Questo fatto, però, accadeva molto di rado, perché l’alunno inserito in queste classi differenziali veniva considerato sempre un alunno diverso dai normo-dotati; e quindi una loro ipotetica integrazione in una classe comune si pensava disturbasse o rallentasse il buon andamento didattico della classe stessa a danno nei più meritevoli.

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