venerdì 11 gennaio 2008

FASE MEDICO _ SOCIALE


Dopo che con la legge n. 517/77 si era passati da un’enfatizzazione del trattamento quasi terapeutico ad una prevalenza quasi esclusiva degli aspetti relazionali, ci si rende conto che bisogna arrivare ad un nuovo punto di equilibrio. Comincia ad affiorare la consapevolezza che, solo saldando insieme entrambi gli aspetti, si può tentare con più scientificità il discorso dell’integrazione scolastica. Quando la scuola, dalla materna all’istruzione secondaria di secondo grado, avrà la piena collaborazione delle strutture sanitarie e gli aiuti degli Enti locali, così come previsti sia dalla legge n. 517 che dalla circolare ministeriale n. 159 del 28 giugno 1979 (della quale si riporta la parte principale), potrà iniziare il nuovo discorso socio-terapeutico dell’integrazione:
“Inoltre la L. n. 517 del 4/8/77 agli articoli 2 e 7 prevede, al fine di assecondare il processo di integrazione di alunni portatori di handicaps, che Stato ed Enti locali, secondo le rispettive competenze, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale, assicurino “la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e le forme particolari di sostegno”.
Una corretta interpretazione di dette norme è essenziale per assicurare la reciproca, costruttiva collaborazione tra scuola e servizi specialistici, che deve tendere a favorire l’azione di prevenzione da sviluppare nel territorio e la massima integrazione sia scolastica che sociale dei soggetti portatori di handicaps”.
L’integrazione, quindi, potrà essere conseguita nel migliore dei modi possibili, se si riescono a coinvolgere attorno all’handicappato tutti gli interventi di cui ha necessità: da quelli familiari rispondenti ai bisogni di amore, sicurezza e tranquillità, a quelli didattico-educativi della scuola e a quelli medico-specialistico-terapeutici e assistenziali degli Enti.
Infatti, il Ministero della Pubblica Istruzione il 22 settembre del 1983 dirama la circolare n. 258, che ha come oggetto “Indicazioni di linee d’intesa tra Scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni handicappati”, suggerendo ai Provveditori l’opportunità di stipulare delle intese con gli Enti locali e l’U.S.L. presenti sul territorio, che sebbene non avessero i canoni della legalità, avrebbero tuttavia rappresentato un valido documento di impegno a collaborare, ognuno con le proprie competenze, con la Scuola, tenendo costantemente presente il discorso dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni handicappati.
Con le indicazioni suggerite dalla circolare 258/83, ogni Ente dovrebbe assicurare i seguenti servizi e prestazioni:
1) U.S.L.:
- predisporre un apposito ufficio per la convalida delle documentazioni mediche presentate dai genitori a giustificazione della richiesta di particolari forme di sostegno per il figliolo portatore di handicap;
- il medesimo ufficio dovrebbe provvedere alla valutazione delle difficoltà del bambino handicappato, qualora queste vengano evidenziate dalla scuola, previo contatto con la famiglia;
- il medesimo ufficio, inoltre, dovrebbe provvedere a sintetizzare in un apposito “profilo-diagnosi”le particolari difficoltà dell’allievo ed aggiornare progressivamente tale profilo ad ogni variazione della situazione, fornendo gli elementi valutativi essenziali alla scuola richiedente, nel momento del passaggio da un ordine di scuola all’altra. L’U.S.L. dovrebbe apprestare stabilmente:
- i servizi di medicina scolastica;
- le prestazioni di medici specialistici;
- prestazioni di terapisti della riabilitazione;
- il servizio centri materno-infantili.
2) Per quanto riguarda, invece, le Amministrazioni comunali, esse dovrebbero provvedere ai seguenti servizi:
- adeguamento degli edifici scolastici esistenti e degli arredi alle disposizioni vigenti per la tutela dei portatori di handicap;
- assegnazione di personale assistente preparato a collaborare con gli insegnanti, specialmente per gli alunni non autosufficienti, artt. 42- 45 del D.P.R. 616/77;
- servizi di trasporto e mensa, nonché fornitura di sussidi e materiali didattici necessari per l’attuazione della programmazione educativa.
3) Infine, l’Amministrazione scolastica si dovrà impegnare a fornire i seguenti servizi e prestazioni:
- insegnanti di sostegno con relativo titolo di specializzazione;
- costituzione e consulenza di un Gruppo di lavoro per l’attuazione del diritto allo studio di tutti gli alunni, compresi gli handicappati;
- progettazione e organizzazione di corsi di aggiornamento sulla problematica dell’inserimento ed integrazione scolastica degli alunni handicappati. La partecipazione a detti corsi sarà estesa agli operatori socio-sanitario- assistenziali appartenenti agli altri Enti.
La circolare n. 258/83 rappresenta una tappa fondamentale sulla via dell’ integrazione scolastica con i compiti assegnati ai vari Enti, dimostrando come sia complesso il problema e come sia risolvibile solo con la collaborazione di tutti.
La piena consapevolezza della cooperazione ha fatto sì che il Ministero abbia diramato nel 1985 la circolare n. 250, avente per oggetto:
“Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap”. In essa troviamo descritta la validità della “diagnosi funzionale” come strumento operativo necessario ai fini educativi del minorato.
Essa testualmente così si esprime:
“Alla segnalazione dell’alunno come portatore di handicap ed all’acquisizione della documentazione attestante tale situazione deve far seguito, dopo un’attenta osservazione dell’alunno stesso, una “diagnosi funzionale” ad un intervento educativo e didattico adeguato, alla cui definizione provvederanno, ognuno per la parte di competenza, gli operatori delle UU. SS. LL., degli Enti locali e della Scuola con la collaborazione dei genitori.
La “diagnosi funzionale” dovrà porre in evidenza, accanto ai dati anagrafici e familiari e a quelli risultanti dalle acquisite certificazioni dell’handicap, il profilo dell’alunno dal punto di vista fisico, psichico, sociale e affettivo, comportamentale, e dovrà mettere in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le relative possibilità di recupero, sia le capacità ed abilità possedute, che devono essere sostenute. sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate.
I successivi itinerari di preparazione dell’attività scolastica saranno indirizzati a rendere gli obiettivi e gli interventi educativi e didattici quanto più possibile adeguati alle esigenze e potenzialità evidenziate nella “diagnosi funzionale” dell’alunno, e daranno luogo all’elaborazione di un “progetto educativo individualizzato” ben inserito nella programmazione educativa e didattica. Tale programma personalizzato di integrazione e di apprendimento dovrà essere finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno portatore di handicap in rapporto alle sue potenzialità, attraverso una progressione di traguardi intermedi ed utilizzando metodologie e strumenti differenziati e diversificati, obiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e abilità (motorie, percettive, cognitive, comunicative, espressive) e di conquista degli strumenti operativi basilari (linguistici e matematici)”.
Dunque se la scuola oggi si propone come obiettivo l’integrazione scolastica, non deve essere lasciata sola, ma deve essere supportata e sorretta da tutte le agenzie sociali e scientifiche che operano sul territorio. E’ una difficile scommessa sociale da vincere e la scuola da sola non basta. Tutti devono collaborare se si vuole dare piena attuazione al dettato costituzionale che, all’art. 3, afferma: “Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge... E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...”.
E’ dall’applicazione di questo principio costituzionale che nasce la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3giugno 1987, che dichiara illegittimo il 3° comma, art. 28, della legge 118/71, là dove, in riferimento ai portatori di handicap, prevede che “sarà facilitata”, anziché disporre che “assicurata la frequenza” delle scuole medie superiori.

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