Secondo il D.P.R. n. 970 del 31 ottobre 1975 il docente in possesso del titolo biennale di specializzazione è assegnato in classi normali per attivare “interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, ed in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento” (art. 9).Pertanto, l’insegnante di sostegno deve favorire l’accoglimento dei minorati nella comunità scolastica, senza creare classi speciali o differenziali; e per raggiungere tale obiettivo si dovrà avvalere di competenze specifiche nell’individualizzazione degli interventi didattici e di tecniche specifiche di educazione differenziata; nonché dev’essere in grado di coordinare intorno all’alunno handicappato il quadro generale degli interventi, occupandosi direttamente di quelli più specificatamente didattico-riabilitativi propri della didattica speciale.
Inoltre, è bene ribadire che l’insegnante di sostegno ha pieno diritto con pari, se non maggiore. dignità professionale alla programmazione e alla verifica collegiale del lavoro didattico svolto dal gruppo docente delle classi interessate all’integrazione.
Gli interventi dell’insegnante di sostegno vanno previsti e ordinati sulla base di un preventivo lavoro di accertamento di bisogni e di determinazione di obiettivi e metodi educativi, elaborati in collaborazione con gli altri insegnanti; ciò anche perché i modelli di intervento non siano concorsuali e non si riducano ad un’operazione avulsa dai piani educativi già programmati dall’organo collegiale, di cui il docente fa parte integrante.
Pertanto, gli interventi di sostegno “debbono essere aggiuntivi e non sostitutivi dell’attività curriculare” e gli alunni handicappati non devono essere sottratti alle normali attività delle classi, seppure in modo differenziato ed adeguato alle singole capacità individuali e con momenti di interventi specifici non praticabili all’interno del gruppo classe. Non può esistere integrazione scolastica di alunni portatori di handicaps, se prima non si sia stabilita una positiva interazione tra docente di sostegno e i docenti curriculari.
Inoltre la circolare ministeriale n. 169 del 21 luglio 1978 illustra in modo chiaro la specifica figura dell’insegnante di sostegno all’interno della compagine educativa della scuola:
Nell’ambito di queste attività è da rilevare che l’integrazione degli alunni portatori di handicaps comporta l’intervento di insegnanti specializzati, il cui compito consiste nella predisposizione di specifiche forme di attività rivolte a favorire il pieno inserimento degli alunni nel gruppo.
Si ritiene pertanto che il modo più corretto per raggiungere questo obiettivo educativo debba realizzarsi, nel contesto globale dell’attività scolastica, mediante specifici interventi promossi in determinati momenti del lavoro didattico, in rapporto alle particolari esigenze dei singoli alunni e tenendo presentite caratteristiche programmatiche della classe e l’articolazione dei gruppi di alunni.
Si ritiene pertanto che il modo più corretto per raggiungere questo obiettivo educativo debba realizzarsi, nel contesto globale dell’attività scolastica, mediante specifici interventi promossi in determinati momenti del lavoro didattico, in rapporto alle particolari esigenze dei singoli alunni e tenendo presentite caratteristiche programmatiche della classe e l’articolazione dei gruppi di alunni.
La circolare n. 199 del 28 luglio 1979 rafforza la precedente, aggiungendo che: esperienze positive, che fortunatamente sono più numerose di quanto non si possa pensare, si verificano soprattutto dove la responsabilità dell’integrazione è assunta non dalla singola classe ma da tutta la comunità scolastica, che costituisce di per sé uno dei sostegni più validi. Altro elemento determinante per il successo dell’integrazione, secondo esperienze ormai acquisite, è la precisa individuazione delle condizioni soggettive del bambino, degli handicaps veri e propri e degli impedimenti che ne condizionano lo sviluppo e, di conseguenza, dei suoi specifici “bisogni educativi”. Terza condizione è l’esistenza di insegnanti di classe o di sostegno (o meglio: congiuntamente di classe e di sostegno e, per la scuola media, indipendentemente dalla materia che essi professano) capaci di rispondere ai bisogni educativi degli alunni con interventi calibrati sulle condizioni personali di ciascuno. Anche il processo di socializzazione esige sia la conoscenza della specifica situazione del soggetto, sia quelle del gruppo e della comunità scolastica in cui esso viene inserito”.
Tutto ciò è stato affermato sulla carta, perché la realtà è stata, a volte, ben diversa: docenti curriculari che non collaborano con gli insegnanti di sostegno, i quali spesso vengono considerati di una serie inferiore e come tali devono badare solamente al portatore di handicap, un alunno che costituisce elemento disturbante della classe.
Ritornando alla legge n. 517/77, possiamo affermare, senza tema di smentita, che nelle intenzioni del legislatore si tratta di un’ottima legge, ma che presenta - affermiamo noi - alcuni punti ambigui che lasciavano spazio a molte forme di involuzione, quale la quantificazione rigida, in termini orari, del sostegno da assegnare per ogni alunno handicappato. Questo sostegno veniva disposto mediante alchimie aritmetiche, contrastanti duramente con la realtà che gli insegnanti si trovavano ad affrontare quando il tipo o la gravità del “diverso” erano tali da essere richiesti interventi plurimi o comunque articolati.
Inoltre, la legge 517 trascurava le attività di sostegno affidate ad insegnanti specializzati nelle sezioni della scuola materna. Noi sappiamo quanto sia necessaria la presenza del bambino handicappato nelle scuole materne, per offrire allo stesso migliore occasione di inserimento ed integrazione nella scuola dell’obbligo. Se, infine, consideriamo la non esistente definizione delle specifiche competenze dei vari Enti che operano nel territorio e alla certificazione attestante la tipologia dell’handicap e relativa gravità, avremmo un quadro confuso della situazione scolastica là dove gli insegnanti non erano stati ben preparati alla nuova realtà, che la stessa legge presentava. Infatti mancò un valido supporto d’aggiornamento, il quale consentisse agli operatori scolastici di accogliere in modo naturale il soggetto in difficoltà, senza continue crisi di ansietà e di scoraggiamento.
Tutto ciò non ha offerto un servizio adeguato ai soggetti handicappati, che venivano inseriti nelle classi della scuola dell’obbligo in modo selvaggio, senza alcun criterio scientifico: come se bastasse la sola vicinanza del bambino normodotato per operare il “miracolo” del recupero e della piena integrazione scolastica.
Si è sentito cosi il bisogno di correttivi, che sono stati portati dalla legge n. 270 del 20 maggio 1982, comunemente chiamata “legge sul precariato”. Questa legge ha avuto il merito di ridimensionare, almeno in parte, alcune ambiguità della normativa precedente. Il sostegno viene istituito anche nella scuola materna; inoltre tutti i posti di sostegno, sia nella scuola materna che nell’elementare e nella media, sono di ruolo alla stregua degli altri posti, da ricoprire mediante concorsi e con graduatorie e titoli specifici.
L’art. 12 recita:
Ritornando alla legge n. 517/77, possiamo affermare, senza tema di smentita, che nelle intenzioni del legislatore si tratta di un’ottima legge, ma che presenta - affermiamo noi - alcuni punti ambigui che lasciavano spazio a molte forme di involuzione, quale la quantificazione rigida, in termini orari, del sostegno da assegnare per ogni alunno handicappato. Questo sostegno veniva disposto mediante alchimie aritmetiche, contrastanti duramente con la realtà che gli insegnanti si trovavano ad affrontare quando il tipo o la gravità del “diverso” erano tali da essere richiesti interventi plurimi o comunque articolati.
Inoltre, la legge 517 trascurava le attività di sostegno affidate ad insegnanti specializzati nelle sezioni della scuola materna. Noi sappiamo quanto sia necessaria la presenza del bambino handicappato nelle scuole materne, per offrire allo stesso migliore occasione di inserimento ed integrazione nella scuola dell’obbligo. Se, infine, consideriamo la non esistente definizione delle specifiche competenze dei vari Enti che operano nel territorio e alla certificazione attestante la tipologia dell’handicap e relativa gravità, avremmo un quadro confuso della situazione scolastica là dove gli insegnanti non erano stati ben preparati alla nuova realtà, che la stessa legge presentava. Infatti mancò un valido supporto d’aggiornamento, il quale consentisse agli operatori scolastici di accogliere in modo naturale il soggetto in difficoltà, senza continue crisi di ansietà e di scoraggiamento.
Tutto ciò non ha offerto un servizio adeguato ai soggetti handicappati, che venivano inseriti nelle classi della scuola dell’obbligo in modo selvaggio, senza alcun criterio scientifico: come se bastasse la sola vicinanza del bambino normodotato per operare il “miracolo” del recupero e della piena integrazione scolastica.
Si è sentito cosi il bisogno di correttivi, che sono stati portati dalla legge n. 270 del 20 maggio 1982, comunemente chiamata “legge sul precariato”. Questa legge ha avuto il merito di ridimensionare, almeno in parte, alcune ambiguità della normativa precedente. Il sostegno viene istituito anche nella scuola materna; inoltre tutti i posti di sostegno, sia nella scuola materna che nell’elementare e nella media, sono di ruolo alla stregua degli altri posti, da ricoprire mediante concorsi e con graduatorie e titoli specifici.
L’art. 12 recita:
“Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps.
La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di hanidicaps. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studi.o I posti di libere attività complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.
Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all’aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicaps della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante dì sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di handicaps. La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di handicaps, non può comportare, in ciascuna provincia, un aumento dei numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per la scuola media la ripartizione dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, è effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti dall’‘ottavo comma del successivo articolo 13.
Le disposizioni contenute nei presente articolo si applicano con riferimento al 31 marzo dell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.
La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di hanidicaps. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studi.o I posti di libere attività complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.
Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all’aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicaps della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante dì sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di handicaps. La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di handicaps, non può comportare, in ciascuna provincia, un aumento dei numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per la scuola media la ripartizione dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, è effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti dall’‘ottavo comma del successivo articolo 13.
Le disposizioni contenute nei presente articolo si applicano con riferimento al 31 marzo dell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Gli insegnanti di ruolo in possesso del titolo biennale di specializzazione hanno la possibilità di essere utilizzati sul sostegno ai sensi dell’art. 14:
“Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle priorità indicate nel primo comma del presente articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattico-educative e psicopedagogiche previste della programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.
E’ abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell’articolo 7 della legge 4 agosto 1977, numero 517, che stabilisce l’utilizzazione dell’insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe”.
E’ abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell’articolo 7 della legge 4 agosto 1977, numero 517, che stabilisce l’utilizzazione dell’insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe”.

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