sabato 5 gennaio 2008

FUNZIONI E COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO



Le funzioni e i compiti del Gruppo di lavoro saranno successivamente delineati con la C.M. 3 agosto 1977, n. 216, che così recita:
“Nelle esperienze di inserimento di alunni handicappati che hanno conseguito risultati soddisfacenti si è spesso rivelata preziosa l’opera dei “Gruppi di lavoro” istituiti in ogni provincia a seguito della circolare numero 227 dell’8/8/975.
Com'è noto, il “Gruppo di lavoro è costituito, di norma, da un Ispettore tecnico, un Preside, un Direttore didattico e tre docenti esperti in educazione speciale (uno di scuola media, uno di scuola elementare ed uno di scuola materna), ai quali si aggiungono i docenti o dirigenti che hanno frequentato i corsi nazionali di formazione e che ancora non ne facciano parte.
Per il prossimo anno scolastico un componente del gruppo, che abbia frequentato i corsi sopracitati, su proposta del Provveditore agli Studi, sarà comandato presso il gruppo stesso a norma dell’art. 79 del D.P.R. n. 417.
Il personale comandato, assicurando la continuità della presenza del gruppo presso il Provveditorato agli Studi, consentirà così la costituzione di un necessario punto di riferimento per i rapporti di cui il gruppo sarà tramite: in particolare, assicurerà la propria specifica competenza nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento.
I componenti del gruppo possono designare fra di loro un coordinatore. Nel caso che, per qualche motivo, venga a cessare la presenza di un componente, il Provveditore ne cura la sostituzione con altra unità di personale dello stesso ruolo.
Pur rimanendo ferma la composizione del gruppo, alle riunioni dello stesso potranno essere invitati, ove il tema da trattare lo richieda, altri docenti e dirigenti scolastici, esperti, specialisti, operatori assistenziali, rappresentanti degli enti locali, delle famiglie, ecc.
Il Gruppo di lavoro ha funzioni consultive nei riguardi del Provveditore agli Studi in materia di educazione speciale, di integrazione degli alunni handicappati nelle scuole comuni, e di aggiornamento degli insegnanti in tali materie.
Si connota pertanto quale struttura di servizio, di animazione e di coordinamento fra le scuole e l’Amministrazione.
Pur lasciando a ciascun gruppo ampia libertà di organizzarsi come struttura flessibile, sembra utile indicare qui di seguito linee di azione per un comune orientamento. I gruppi avranno cura di sviluppare le seguenti attività:
1) Conoscenza dei fenomeni sul territorio provinciale
- Raccolta di dati sugli alunni portatori di deficit psico-fisici o sensoriali e delle segnalazioni dei casi;
- ricognizione delle strutture di appoggio, delle caratteristiche degli edifici scolastici e delle risorse messe a disposizione dagli Enti locali e da altri Enti;
- consultazioni con gruppi di operatori scolastici ed assistenziali per verificare i dati raccolti; - registrazione in termini concreti della disponibilità dei servizi che la Regione e gli Enti locali, ciascuno per propria competenza, potranno e dovranno predisporre per concorrere alla realizzazione dell’integrazione;
- classificazione, conservazione ed aggiornamento dei dati.

2) Attività di coordinamento e di programmazione
- Interventi presso le scuole, possibilmente per area distrettuale. per una ampia informazione sull’integrazione degli handicappati;
- previsione, mediante l’elaborazione dei dati raccolti, dei problemi insorgenti nelle diverse scuole per l’immissione di alunni handicappati;
- studio di proposte alternative all’attuale struttura e collocazione delle scuole speciali; - proposte di utilizzazione dei posti di organico disponibili e di istituzione di nuovi posti; - coordinamento dell’azione delle équipes psico-socio-pedagogiche operanti sul territorio provinciale;
- eventuali proposte di sperimentazione e successivi interventi a sostegno;
- collaborazione specifica e diretta con il Provveditore agli studi al fine di programmare un coordinato piano di azione per l’integrazione degli
handicappati nelle scuole comuni.
3) Attività di aggiornamento
- Promozione di un ‘attività permanente di aggiornamento nell’ambito dei consigli di classe e interclasse, dei collegi dei docenti, di gruppi interscuole e intercircoli;
- aggiornamento specifico (sensibilizzazione e prima informazione dei docenti - utilizzazione della preparazione specifica degli operatori mediante il loro intervento nei consigli di classe e interclasse e nei collegi dei docenti - utilizzazione delle scuole dove è in atto l’integrazione come centri permanenti di aggiornamento - incontri fra scuole di diverso grado per facilitare i processi di integrazione - analisi delle istituzioni in rapporto al problema dell’integrazione scolastica - problemi di collaborazione interprofessionale o intersettoriale).
Anche a questi fini il gruppo dovrebbe proporre al Provveditore agli Studi ipotesi di rapporti o relazioni con le scuole della provincia (medie, elementari e materne), con gli organi collegiali, con la Regione e gli Enti locali, con i consorzi sociosanitari, con gli enti assistenziali, con le associazioni professionali e sindacali, con i circoli culturali, con la stampa locale”.
Questa nuova posizione, che via via emergeva, era definitivamente affermata dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, la quale, traendo spunto dal particolare aspetto socializzante della scuola “a tempo pieno”, di cui alla legge del 1971, istituiva in maniera generalizzata la prassi dell’inserimento degli alunni handicappati nella scuola normale e offriva loro, senza distinzioni e limitazioni di sorta (come faceva la legge n. 118/71) questa forma di scuola come lo strumento più idoneo a risolvere i problemi di recupero, prescindendo del tutto da ogni tipo di scuola o istituzione Speciale o Differenziale.
Finalmente l’inserimento degli alunni handicappati nelle classi normali veniva sancito in modo chiaro e concreto da una legge dello Stato. Il principio del diritto allo studio, della formazione della persona e del cittadino, veniva legiferato, con conseguente obbligo da parte degli organi dello Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impedivano l’affermarsi dell’articolo 34 della nostra Costituzione: “La scuola è aperta a tutti”.
La legge n. 517 accoglieva nella comunità scolastica e nelle proprie strutture tutti i ragazzi, a prescindere dalle loro condizioni sociali e dai difetti psico-fisici e sensoriali. Senza dubbio questa legge si colloca in ambito europeo, come uno strumento di conquista di diritti sociali, ai primissimi posti, rivoluzionando, nel contempo, il modo di fare scuola: non più gestita dal singolo insegnante, ma collegiale con specifiche programmazioni. La scuola diventa a misura del singolo alunno, rapportandosi agli effettivi bisogni di ogni discente, sia esso normale che handicappato, e nelle attività integrative trovano posto quegli insegnamenti che favoriscono l’integrazione dei disabili.
Infatti gli artt. 2 - riferito alla scuola elementare - e 7- alla Scuola Media - della legge 517 dispongono quanto segue:
Art. 2: Fermo restando l’unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
Nell’ambito ditali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell’art. I della legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal Consiglio scolastico distrettuale.
Il Collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell’anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell’anno scolastico.
I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico”.

Art. 7: “Al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell’ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante l’utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali.
Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20 alunni.
In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio sociopsico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in Sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell’anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio d’istituto e delle proposte dei consigli di classe...
Possiamo notare come i citati articoli fanno riferimento ad attività di sostegno che devono essere affidate ad insegnanti appositamente specializzati attraverso dei corsi biennali già istituiti fin dal 1975 dall’Ufficio Studi e Programmazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

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